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Sez. 3, Sentenza n. 5111 del 06/03/2026 (Rv. 678167-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Bene demaniale in concessione - Custodia - Titolarità in capo al concessionario - Affidamento del bene in gestione a terzi - Irrilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678167-01

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA

Nel caso di bene demaniale dato in concessione, custode dell'area e dei manufatti ivi insistenti - e, come tale, responsabile ex art. 2051 c.c. - è il concessionario, anche laddove la relativa gestione sia stata affidata a terzi, a meno che risulti che il primo non potesse esercitare, in concreto, alcuna signoria - anche solo di fatto - sul bene. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del concessionario di un'area demaniale adibita a stabilimento balneare, data in gestione a terzi, per l'infortunio occorso all'interno di una struttura gonfiabile che vi era stata installata dal gestore).

Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)