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Disposizioni in materia di finanza pubblica

Testo in vigore al

Art. 12 Requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo le parole " dal Ministero dell'interno " sono inserite le seguenti: " con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali ".

2. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
" 1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1› gennaio 1992".

3. Con effetto dal 1› gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi totali, da parte del Ministero dell'intero, si applica il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

4. Per i titolari delle prestazioni di cui al comma 3, gia' in godimento al 1 gennaio 1992, ed in possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti nel medesimo comma, non opera, finche' permane tale condizione, il relativo meccanismo di perequazione automatica delle prestazioni.

Art. 13 Norme di interpretazione autentica

1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite.

2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni.

Art. 14 Recupero base contributiva

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti devono essere versate, con modalita' da stabilire a cura dell'Istituto stesso, esclusivamente presso gli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le aziende di credito che adottano il sistema telematico per la rendicontazione della documentazione utilizzata per il pagamento da ciascuno soggetto contribuente. Il trasferimento dei fondi da parte delle aziende di credito nelle contabilita' speciali accesse all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, deve avvenire entro quattro giorni lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione e, da parte degli uffici postali, con accreditamento giornaliero sui conto aperti all'INPS. Fino allo scadere del predetto termine, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti sono versate:

  1. a) presso gli uffici postali per l'accreditamento giornaliero nei conti correnti postali aperti all'INPS. Il relativo saldo di fine mese deve essere trasferito il primo giorno lavorativo del mese successivo a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nelle contabilita' speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato;

  2. b) presso le aziende di credito per il trasferimento a cura delle stesse aziende nelle suddette contabilita' speciali entro tre giorni lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione. Le aziende di credito, che prima dello scadere del termine rendicontano in via telematica all'INPS la documentazione utilizzata dai soggetti contribuenti per il versamento, secondo modalita' stabilite dall'Istituto stesso, sono ammesse a versare i fondi nelle contabilita' speciali entro i quattro giorni lavorativi bancabili successivi a quello di esazione, a decorrere dal mese nel quale effettuano la rendicontazione all'INPS con le predette modalita'. In deroga ai predetti termini di tre o quattro giorni, le somme riscosse entro il 27 dicembre devono comunque essere versate dalle aziende di credito nelle contabilita' speciali accese all'INPS entro l'ultimo giorno lavorativo bancabile dello stesso mese.

2. Con appositi decreti il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, stabilisce le modalita' per l'adozione del sistema di cui al presente articolo da parte dell'Amministrazione postale e, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce la data a decorrere dalla quale anche il trasferimento nelle contabilita' speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato delle somme riscosse avverra' con sistemi telematici.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' abrogato l'articolo 10-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

4. A decorrere dal 1 gennaio 1992 le iscrizioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte delle aziende che svolgono attivita' economica con lavoratori dipendenti, sono effettuate presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione presentata dal datore di lavoro allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge. Le iscrizioni sono effettuate su moduli unificati e con le procedure in- tegrate secondo modalita' che saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto verranno dezfiniti analoghi criteri in materia di svolgimento di attivita' ispettiva da parte di ciascun ente per conto degli altri, nel quadro del coordinamento svolto dall'ispettorato del lavoro.

Art. 15 Stabilimenti termali dell'INPS

1. Gli stabilimenti termali dell'INPS, anche se fatti oggetto dei decreti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, sono riacquisiti al patrimonio immobiliare dell'Istituto, il quale li conferisce in capitale a societa' per azioni appositamente costituite, che provvederanno alla loro gestione sulla base di criteri di economicita' ed efficienza. A tali fini l'Istituto puo' cedere a privati quote di partecipazione alle predette societa', cui deve, comunque, essere assicurata la partecipazione, a titolo gratuito, della regione e del comune nel cui territorio e' ubicato lo stabilimento termale. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS. Al personale di ruolo in forza presso gli stabilimenti stessi alla data di entrata in vigore della presente legge e' data facolta' di optare, entro novanta giorni da tale data, per il mantenimento del rapporto di impiego con l'Istituto.

2. Si applicano, per quanto non previsto dal comma 1, le norme di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88. E' abrogato il terzo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 16 Disposizioni varie in materia previdenziale

1. Le commissioni provinciali per la manodopera agricola e le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura sono integrate da un funzionario in rappresentanza dell'INPS e da un funzionario in rappresentanza dell'INAIL, e da un funzionario in rappresentanza dello SCAU,limitatamente all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 5, numeri 5) e 6), ed all'articolo 7, primo comma, numero 5), ivi compreso il compito di accertare le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.

2. Alla regolazione degli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, si provvedera' in sede di determinazione, con separato provvedimento legislativo, dei criteri e modalita' per la concessione per l'anno 1992, nei limiti di spesa che saranno per lo scopo stabiliti dalla legge finanziaria per l'anno medesimo, dello sgravio degli oneri sociali in favore delle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 si provvedera' altresi' a definire un piano di pensionamenti anticipati nel limite complessivo massimo di 25.000 unita', facendosi fronte al relativo onere mediante il concorso nella misura del 50 per cento da parte delle imprese interessate e, per la restante parte, con utilizzo di una quota del maggior gettito derivante per effetto delle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 1992 relative all'aumento delle aliquote di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

4. Il Ministro della sanita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto che identifica le patologie che possono trovare reale benficio dalle cure termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi.

5. In attesa della disciplina organica della materia, le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relativi ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell'unita' sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto. Le prescrizioni mediche di cui sopra vengono rilasciate con l'osservanza del decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 4.

6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interesse e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.

7. Al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi primo e secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Capo V. Disposizioni varie

Art. 17 Norme in materia di amministrazione postale

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni redige, entro il 30 aprile 1992, un programma pluriennale di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni idoneo a conseguire l'equilibrio del bilancio e la integrale copertura tariffaria del costo di tutti i servizi gestiti, con progressiva eliminazione degli oneri impropri previsti dalla vigente legislazione. Il programma viene presentato al Parlamento in allegato al Documento di programmazione economico- finanziaria.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvedera' a riorganizzare gli uffici postali eliminando quelli che presentano un minore tasso di utilizzazione; la soppressione di uffici potra' essere disposta se, a distanza di non piu' di due chilometri, esiste un altro ufficio postale. Nelle localita' che, a seguito della soppressione, rimangano prive di ufficio postale, devono essere assicurate la raccolta e la distribuzione quotidiana della posta e gli altri servizi postali essenziali, anche mediante l'appalto a privati, ove sia conveniente, del servizio e, se del caso, un servizio postale itinerante.

3. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad estendere le attivita' dei propri uffici attraverso la vendita o l'intermediazione di prodotti filatelici.

4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a partecipare in posizione maggioritaria a societa' di capitali o ad enti economici esercenti attivita' postale o di telecomunicazioni ovvero attivita' ad esse complementari o accessorie. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Commissioni parlamentari competenti, stabilisce, con proprio decreto, modalita' e procedure per il conferimento di beni di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le rappresentanze nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.

5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' stabilire, con decreto, tariffe e condizioni particolari per la spedizione di grandi quantita' di effetti postali, purche' nell'interesse dell'Amministrazione e della maggiore efficienza del servizio.

Art. 19 Contenimento delle spese degli enti locali

1. Le spese sostenute dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, nonche' dai loro consorzi e aziende, per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto di persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni, non potranno nell'anno 1992 superare quelle previste dal bilancio preventivo per il 1991 di ciascun ente.

Art. 20 Norme in materia di opere pubbliche

1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi oppure di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministro competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento, entro un quinquennio dalla concessione del mutuo stesso.

2. Nell'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti locali, finanziate con il ricorso a mutui della Cassa depositi e prestiti o di altri istituti di credito, puo' essere considerata munita di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'approvazione di perizie di variante e suppletive nel rispetto del limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, qualora il loro importo rimanga nell'ambito del mutuo concesso. L'approvazione delle perizie deve essere comunque comunicata per presa d'atto agli istituti mutuanti.

Art. 21 Autoveicoli dell'Amministrazione dello Stato

1. In deroga alle disposizioni vigenti e' fatto divieto di destinare autoveicoli di Stato ad uso esclusivo da parte di singoli funzionari dell'Amministrazione civile, centrale e periferica dello Stato, fatta eccezione per le seguenti categorie:

  1. a) Ministri, Sottosegretari di Stato ed equiparati;

  2. b) dirigenti generali preposti alle direzioni generali della amministrazione centrale o alle unita' organizzative corrispondenti, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro;

  3. c) responsabili di uffici periferici, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente per ciascuna Arma o Corpo, sono individuate le categorie di ufficiali dirigenti delle forze armate, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato con particolari incarichi di comando cui e' consentito assegnare autoveicoli di Stato adibiti ad uso esclusivo dei singoli ufficiali.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Provveditorato generale dello Stato, si procede ad una ricognizione della situazione del parco-macchine dell'Amministrazione civile dello Stato. I risultati della ricognizione verranno allegati al progetto di stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993.

4. Al fine di una gestione piu' efficiente ed economica, tutti gli autoveicoli dello Stato non adibiti ad uso esclusivo dei funzionari di cui al comma 1, vengono utilizzati in forme coordinate, da disciplinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri per la funzione pubblica e dei trasporti.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvedera' ad emanare le opportune direttive per la riduzione di un terzo della consistenza del parco-macchine dell'amministrazione civile dello Stato, ad esclusione delle Forze di polizia, quale risultante al termine della ricognizione di cui al comma 3. Le dispozioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli enti non territoriali del settore pubblico allargato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri vigilanti, sono emanate le occorrenti disposizioni attuative in conformita' ai criteri di cui ai commi 1, 3 e 4.

6. Per l'anno 1992 e' fatto divieto alle amministrazioni civili dello Stato, ad esclusione delle Forze di polizia, di acquistare autovetture.

7. Le norme fiscali relative al calcolo del reddito figurativo imputabile all'uso di autovetture fuori dell'assolvimento della prestazione lavorativa sono estese agli amministratori e funzionari pubblici.

Art. 22 Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi sono aggiornati annualmente e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi e la Presidenza del Consiglio dei ministri ne assicurano la massima facilita' di accesso e pubblicita'.

Art. 23 Partecipazione a convegni

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che disciplini la partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni, conferenze, tavole rotonde, che comportino da parte dell'ente organizzatore spese per ospitalita' ed emolumenti di qualsiasi natura.

Art. 24 Anagrafe delle prestazioni

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per garantire l'efficacia, l'imparzialita' e la trasparenza dell'azione amministrativa, e' istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica una anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui dovranno essere indicati tutti gli incarichi pubblici e privati non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, con i relativi compensi, ricevuti da tutto il personale delle amministrazioni pubbliche compresi i magistrati e il personale della Banca d'Italia.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 riguardano gli arbitrati, i collaudi di opere pubbliche, i consigli di amministrazione, i collegi sindacali, dei revisori dei conti in enti vari, universita', scuole, e ogni altro tipo di prestazione professionale.

3. Entro il 30 aprile 1992 il Ministro per la funzione pubblica predispone un piano pluriennale, da allegare al Documento di programmazione economico-finanziaria, che stabilisce gli obiettivi annuali per la riduzione del fenomeno degli incarichi.

Art. 25 Piano di ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato

1. L'ente Ferrovie dello Stato provvedere' ad aggiornare il piano di ristrutturazione per il risarcimento e lo sviluppo dell'ente stesso entro il 1 settembre 1992 al fine di realizzare una riorganizzazione e razionalizzazione produttiva idonea a conseguire ento il quinquennio livelli tariffari e di agevolazioni sociali coerenti con gli indirizzi adottati in questo settore negli altri Stati membri della Comunita' economica europea. Tale piano viene allegato alla legge finanziaria per il 1993. Il Governo terra' conto degli effetti finanziari attesi alla realizzazione del predetto piano ai fini della formulazione del Documento di programmazione economico- finanziaria.

2. Il piano di cui al comma 1 dovra' in ogni caso prevedere il raggiungimento dell'equilibrio tra spese vive di esercizio, per oneri di personale, acquisto di materiale, energia e combustibile, manutenzione ordinaria del materiale rotabile, ed il flusso dei ricavi di gestione corrente, inclusi quelli derivanti dalla prestazione allo Stato ed agli enti locali di servizi di interesse pubblico da essi espressamente richiesti, regolati su base contrattuale e valutati sulla base di parametri di mercato.
Nell'ambito della politica di controllo della dinamica delle tariffe si procedera' con priorita' all'attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 7.

3. Al personale in esubero dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario, ovvero nel comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile, si applicano le disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223, e 5 novembre 1968, n. 1115.

4. L'ente Ferrovie dello Stato e' autorizzato a utilizzare i finanziamenti per investimenti, compresi nel piano di cui al comma 1, anche mediante partecipazione alle societa' concessionarie per l'esecuzione delle opere, mediante contributi diretti alla realizzazione dlele medesime e mediante accollo degli oneri finanziari relativi agli interessi sui prestiti delle societa' concessionarie, fino all'inizio dello sfruttamento economico delle opere realizzate, nei limiti massimi preventivamente definiti nel pi- ano di cui al comma 1. A tale fine possono essere utilizzate le disponibilita' residue, delle leggi e dei decreti interministeriali che disciplinano gli investimenti ferroviari, per il conseguimento degli obiettivi, di investimento globalmente previsti dal contratto di programma sottoscritto dal Ministero dei trasporti e dall'ente Ferrovie dello Stato il 23 giugno 1991.

Art. 26 Remunerazione dei Fondi di dotazione

1. Gli enti ai quali lo Stato partecipa con un fondo di dotazione corrispondono ogni anno al Tesoro una remunerazione su tale fondo la cui entita' e' determinata annualmente, con riferimento agli andamenti dell'esercizio precedente, con apposita norma da approvarsi con la legge finanziaria.

2. Per l'anno 1992 il tasso di remunerazione di cui al comma 1 e' determinato nel 4,5 per cento per l'ENEL e per l'ENI, con riferimento ai rispettivi fondi di dotazione alla data del 31 dicembre 1990.

3. Qualora gli enti di cui al comma 1 non corrispondano al Tesoro la remunerazione di cui al comma 1 per due anni consecutivi, gli amministratori degli enti medesimi sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 luglio dell'anno successivo alla chiusura del secondo esercizio di bilancio che non abbia dato luogo a remunerazione del fondo di dotazione. Gli amministratori dichiarati decaduti ai sensi del presente comma non possono essere reintegrati nell'incarico.

4. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' abrogato dal momento della soppressione del Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 27 Imposte sulle giuocate dei concorsi pronostici

1. A decorrere dal primo concorso pronostici successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle giuocate della presente legge, sulle guiocate dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) i concorrenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'effettuazione delle giuocate stesse, un diritto fisso di lire 100 per ogni posta del giuoco da ripartire, per ciascun concorso, nella misura del 65 per cento all'Erario e del 35 per cento al monte premi dei concorsi medesimi. Su tale diritto fisso nessuna somma e' dovuta ai ricevitori.

2. L'ammontare complessivo dei diritti spettanti all'Ente viene versato all'Erario dagli enti gestori dei concorsi pronostici in apposito capitolo del bilancio della entrata dello Stato, entro il termine e con le modalita' previste per il versamento dell'imposta unica sui giuochi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379.

3. Delle maggiori entrate derivanti dal comma 2 relative al concorso pronostici gestito dal CONI, una quota pari a lire 20 miliardi annui e' attribuita all'Istituto per il credito sportivo per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si applicano anche ai finanziamenti previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289.

Art. 28 Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato o della regione, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati o modificati per legge regionale.

2. Sono esclusi gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, nonche' gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

3. L'alienazione di fabbricati costituiti da alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 e' consentita a favore di assegnatari in locazione esclusivamente per il conseguimento di finalita' proprie dell'edilizia abitativa pubblica.

4. Hanno diritto a presentare domanda di acquisto degli alloggi posti in vendita coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno in uso un alloggio a titolo di locazione da oltre un decennio, e che non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese.

5. La regione approva i piani di cessione degli allogi predisposti dagli enti gestori nel rispetto dei principi di cui al presente articolo, adottando contestualmente le misure per la mobilita' degli inquilini che non desiderano acquistare gli alloggi posti in vendita e tutelando gli inquilini ultrasessantacinquenni o portatori di hand- icap.

6. I fondi ricavati delle alienazioni di cui al presente articolo saranno gestiti direttamente dalle amministrazioni proprietarie e destinati secondo le direttive impartite dalle regioni. Le alienazioni devono consentire:

  1. a) parita' del corrispettivo capitalizzato, in caso di pagamento protrattro nel tempo, rispetto al valore dell'immobile ceduto;

  2. b) reinvestimento dei ricavi in edifici o aree edificabili, per l'incremento del patrimonio abitativo pubblico, mediante nuove costruzioni, recupero e programmi integrati;

  3. c) reinvestimento dei ricavi in urbanizzazioni socialmente rilevanti per il patrimonio abitativo pubblico;

  4. d) facolta' di utilizzare parte dei ricavi per il ripiano del def- icit finanziario.

7. Le alienazioni possono essere effettuate:

  1. a) con il trasferimento immediato della proprieta' dell'alloggio, con pagamento in contanti, in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione:

  2. b) con il trasferimento immediato della proprieta' dell'alloggio e iscrizione di ipoteca a garanzia della parte del prezzo eventualmente dilazionata, per non piu' di 15 anni, ad un interesse coerente con il principio di cui al comma 6, lettera a), previo pagamento di una quota in contanti non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione. A tal fine la regione riserva per l'acquisto da parte dei locatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 una quota dei contributi per il finanziamento dell'edilizia agevolata non superiore al 30 per cento delle disponibilita'; le modalita' per l'accesso ai mutui sono disposte con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Per tutte le modalita' di cessione il prezzo e' costituito dal valore catastale di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, relativo alla determinazione delle tariffe di estimo delle unita' immobiliari ur- bane per l'intero territorio nazionale, ed ai successivi aggiornamenti. Sono escluse riduzioni di caratter oggettivo.

9. L'amministrazione degli immobili interessati dalle alienazioni e' gestita dai cessionari. La legge regionale dispone le modalita' con cui l'ente gestore, con onere a carico degli interessati, presta la propria assistenza alla formazione ed al funzionamento dei condomini.

10. Sino all'entrata in vigore dell'approvazione regionale di cui al comma 5, continua ad applicarsi l'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni. Per le proposte di trasferimento ancora non autorizzate dalla regione alla data di entrata in vigore della presente legge, il corrispettivo della cessione e' determinato con le modalita' di cui al comma 8.

11. Le intendenze di finanaza autorizzano la cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dello Stato, su proposta degli enti gestori, purche' tale proposta sia conforme alla legge regionale o, in assenza di tale legge, sia conforme ai limiti e ai criteri di cui all'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni. In questo secondo caso il prezzo di cessione e' determinato a norma di quanto indicato al comma 8.

12. Tutte le operazioni previste nel presente articolo sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIN) e, nel caso di cessioni con garanzia ipotecaria sono esenti dal pagamento degli oneri per l'iscrizione e la cancellazione ipotecaria.

13. Non sono comunque alienabili gli immobili soggetti ai vincoli di cui alla legge 1' giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Art. 29 Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250

1. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, dopo le parole: "Parlamento europeo" sono inserite le seguenti: (ovvero abbiano, alla stessa data del 30 giugno 1991, piu' di un rappresentante in un ramo del Parlamento".

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30 Modifica all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1

1. All'articolo 5, comma 8, lettera e), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dopo le parole: "legge n. 216 del 1974 e successive modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti: "o abbia esercitato le funzioni di collaboratore autonomo, procuratore o rappresentante alle grida di agente di cambio, per un periodo di almeno due anni, purche' risulti censito quale persona fisica e abbia trasmesso i dati anagrafici e l'oggetto dell'attivita alla CONSOB".

Art. 32 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chinque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il Guardasigilli: MARTELLI