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Sez. 3, Ordinanza n. 15640 del 04/06/2024 (Rv. 671257-01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE | Accertamento tecnico preventivo - Accoglimento della domanda - Giudizio di merito - Domanda di merito e domanda di rimborso delle spese precedentemente sostenute - Proposizione cumulativa - Rilevanza ex art. 10, comma 2, c.p.c. - Sussistenza - Fondamento. PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO - In genere.
Stato
decisa il 2024-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671257-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE

Nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese sostenute dalla parte che ha ottenuto il provvedimento ex art. 696 c.p.c. si sommano con il valore della domanda di merito proposta, atteso che si tratta di credito, correlato ad un fatto costitutivo esterno e distinto dal giudizio nel quale la pretesa è fatta valere, che deve essere oggetto di espressa domanda.

Cod. Proc. Civ. art. 10 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 696 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)