Sez. L, Sentenza n. 13061 del 04/12/1991 (Rv. 474897 - 01)
Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Crediti per contributi di previdenza sociale | Obbligazioni del datore di lavoro - Del preponente nei confronti dell'ENASARCO - Estensione.
Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Crediti per contributi di previdenza sociale
Le disposizioni di cui agli artt. 2753 e 2754 cod. civ., nella parte in cui menzionano il "datore di lavoro" come soggetto titolare dell'obbligazione contributiva il cui adempimento è oggetto dell'ivi apprestata garanzia, non hanno uno specifico significato tecnico e vanno estensivamente interpretate, con la conseguenza che anche ai crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi all'E.N.A.S.A.R.C.O., per i rapporti instaurati con gli agenti e i rappresentanti di commercio, deve essere riconosciuto il privilegio generale sui mobili del preponente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2754 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)