Sez. 1, Sentenza n. 2208 del 25/01/1979 Ud. (dep. 02/03/1979) Rv. 141282 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE E CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE E CONDIZIONI.*
Il vizio di travisamento del fatto e configurabile quando il giudice del merito abbia ritenuto come insussistenti fatti emersi in modo evidente dalle risultanze del processo o abbia arbitrariamente supposto una situazione di fatto esclusa da dette risultanze e non gia quando il giudice abbia accettato come rispondente alla verita obiettiva l'una piuttosto che l'altra delle situazioni che vengono prospettate ovvero quando, nell'Esercizio del suo potere discrezionale, proceda alla valutazione delle risultanze in senso diverso da quello proposto dalla parte interessata, sempre che la motivazione sia adeguata ed immune da vizi logico-giuridici.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)