Sez. L - , Ordinanza n. 2169 del 25/01/2022 (Rv. 663670 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE | Responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Mancata conoscenza o conoscibilità dei rapporti di lavoro con il committente - Esonero - Esclusione - Violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento - Conseguenze.
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE
In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276 del 2003, va esclusa la configurabilità di un esonero in funzione della possibilità di conoscenza o meno, da parte del committente, dell'esistenza dei rapporti di lavoro dei quali è chiamato a rispondere, e ciò in ragione della "ratio" della disposizione, volta ad evitare che la dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione delle prestazioni vada a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto; tuttavia, la violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento da parte dell'appaltatore (che, nella specie, aveva simulato l'esistenza di un rapporto diverso da quello subordinato, attribuendo al dipendente la qualità di socio), ne può determinare la responsabilità risarcitoria a vantaggio del committente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)