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Sez. 5, Sentenza n. 47563 del 13/10/2015 Ud. (dep. 01/12/2015) Rv. 265534 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE | Documento valido per l'espatrio - Nozione - Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen..
Stato
decisa il 2015-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265534-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE

La nozione di documento falso "valido per l'espatrio", prevista dall'art. 497 bis cod. pen., è riferita all'idoneità di esso a consentire al suo possessore di lasciare il territorio dello Stato che lo ha apparentemente emesso, rimanendo irrilevanti altre valutazioni riferite alla sua validità per la circolazione in altri Paesi. (Fattispecie relativa a documento di identità apparentemente rilasciato dalla Repubblica di Croazia, all'epoca non ancora appartenente all'Unione Europea, in cui la S.C. ha ritenuto irrilevante il fatto che tale documento, anche se genuino, non avrebbe consentito l'ingresso in Italia o in altri Paesi UE).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 497 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)