Sez. L, Sentenza n. 5713 del 05/11/1979 (Rv. 402313 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - EROGAZIONE CONTINUATIVA E COSTANTE NELLA MISURA - INCLUSIONE - ESISTENZA DELLA ESPRESSIONE 'IN CONTO DA REGOLARÈ - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - EROGAZIONE CONTINUATIVA E COSTANTE NELLA MISURA - INCLUSIONE - ESISTENZA DELLA ESPRESSIONE 'IN CONTO DA REGOLARÈ - IRRILEVANZA.*
Ai fini del calcolo dell'indennita di anzianita, nella retribuzione deve computarsi qualsiasi compenso a carattere continuativo che rappresenti per l'imprenditore una controprestazione obbligatoria, determinata o determinabile nel suo ammontare, e costituisca il corrispettivo di una prestazione di lavoro, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. Pertanto, ai predetti fini, deve tenersi conto di una erogazione continuativa, costante nella misura, della quale non viene contestata o posta in dubbio la correlazione con l'attivita lavorativa, mentre la circostanza che a tale erogazione fosse apposta l'espressione 'in conto da regolarè non e idonea a far ritenere l'esistenza di un qualche debito del prestatore d'opera nei confronti del datore di lavoro che comportasse la necessita di un conguaglio finale fra le contrapposte posizioni debitorie e creditorie.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)