Sez. L - , Ordinanza n. 10899 del 07/05/2018 (Rv. 648812 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Agevolazioni contributive ex art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 - Presupposti - Sede legale dell'impresa in area sismica - Insufficienza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Le agevolazioni previste dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, che consentono alle imprese operanti nell'area colpita dal sisma che il 13 dicembre 1990 ha interessato la Sicilia, di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, di assolvere il proprio obbligo contributivo mediante il versamento di una somma pari al dieci per cento del capitale dovuto, non spettano in riferimento ai lavoratori addetti a unità produttive non operanti in tale area, restando irrilevante che l'impresa abbia la sua sede legale in zona tutelata.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 21/12/1990, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 363 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)