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Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231674 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - IN GENERE | Impugnazione del P.M. - Sentenza di assoluzione in primo grado - Previsione del potere di impugnazione da parte del P.M. - Questione di legittimità costituzionale - Asserito contrasto con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio nella formazione della prova - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2005-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231674-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 570 cod. proc. pen. ("rectius", art. 593 comma primo), prospettata in riferimento agli artt. 24 comma secondo e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il P.M. non possa proporre appello avverso la sentenza assolutoria di primo grado. Infatti, le garanzie assicurate dalle norme costituzionali, con specifico riguardo ai profili della formazione della prova nel contraddittorio fra le parti e dell'obbligo di valutazione della stessa nel rispetto dei canoni di legalità e razionalità, sono riconosciute ed attuate nel giudizio di impugnazione introdotto dal gravame del P.M.. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, in virtù del carattere ampiamente devolutivo del giudizio di appello instaurato sull'impugnazione del P.M., l'imputato ha il diritto di riproporre ogni questione sostanziale o processuale già posta e disattesa in primo grado, nonchè di chiedere con memorie o istanze l'acquisizione di altre e diverse prove favorevoli e decisive, pretermesse dal primo giudice, con la conseguenza che il giudice di appello ha l'obbligo di argomentare al riguardo e, in caso di omissione, l'imputato può dedurre con ricorso per cassazione la relativa mancanza di motivazione. La Corte ha infine precisato che il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado, sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna dell'imputato, è tenuto a dimostrare in modo rigoroso l'incompletezza o l'incoerenza della prima).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)