Sez. 2, Sentenza n. 22086 del 28/10/2010 (Rv. 615139 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE | Comunione ereditaria - Quota costituita da unico cespite - Alienazione - Presunzione dell'alienazione della quota - Esercizio del retratto successorio - Legittimità - Esclusione del retratto - Condizioni - Prova dell'alienazione di un bene a sé stante - A carico del retraente.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE
Se un erede aliena ad un estraneo la quota indivisa dell'unico cespite ereditario, si presume l'alienazione della sua corrispondente quota, intesa come porzione ideale dell'"universum ius defuncti", e perciò il coerede può esercitare il retratto successorio (art. 732 cod. civ.), salvo che il retrattato dimostri, in base ad elementi concreti della fattispecie ed instrinseci al contratto (volontà delle parti, scopo perseguito, consistenza del patrimonio ereditario e raffronto con l'entità dei beni venduti), con esclusione del comportamento del retraente, estraneo al contratto medesimo, che, invece, la vendita ha ad oggetto un bene a sé stante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)