Sez. 6, Sentenza n. 4870 del 25/01/1977 Ud. (dep. 09/04/1977) Rv. 135630 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - RAPPORTI TRA LA VIOLAZIONE DELL'ART 20 DELLA LEGGE N 615 DEL 1966 E LA INOSSERVANZA DELL'ART 674 COD PEN - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - RAPPORTI TRA LA VIOLAZIONE DELL'ART 20 DELLA LEGGE N 615 DEL 1966 E LA INOSSERVANZA DELL'ART 674 COD PEN - FATTISPECIE.*
L'art 20 della legge 13 luglio 1966 n 615, che dispone che tutti gli stabilimenti industriali devono possedere impianti tali da contenere, entro i piu ristretti limiti che il progresso della tecnica consente, l'emissione di fumi e polveri, contiene una norma che e in stretta relazione con l'art 674 cod pen, secondo cui sono vietate le immissioni atte a cagionare danno, imbrattamento o molestia alle persone; disposizione, quest'ultima, della cui violazione puo essere chiamato a rispondere il titolare di una industria dalla quale si immettano nell'aria colposamente polvere che, respirata, puo produrre danno alle persone oppure fumi aventi odori idonei a dar fastidio alle persone stesse, indipendentemente dal rilascio della licenza di Esercizio della fabbrica.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)