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Sez. 3, Ordinanza n. 34049 del 24/12/2025 (Rv. 677194-01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE | Nullità negoziali - Omesso rilievo officioso in primo grado - Possibilità di rilievo d'ufficio nel giudizio di appello - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677194-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE

Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati e provati dalle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rilevato la nullità di un contratto di fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, nonostante la mancata rituale produzione in giudizio del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, erroneamente qualificato alla stregua di fatto notorio).

Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)