Sez. 1, Sentenza n. 208 del 25/01/1968 (Rv. 331081 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ECCEZIONE - IN GENERE - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - NOZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ECCEZIONE - IN GENERE - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - NOZIONE.*
Sono eccezioni in senso proprio, non rilevabili di ufficio soltanto quelle espressamente previste dalla legge (es. Prescrizione) e quelle che si sostanziano nella contrapposizione di un diritto di natura potestativa atto a neutralizzare il diritto fatto valere ex adverso. Non rientra, pertanto, nel novero di tali eccezioni ed e, quindi, validamente rilevata di ufficio dal giudice di merito,- nella controversia relativa alla Determinazione del canone base di una locazione prorogata- la circostanza relativa all'esistenza di una frattura temporale fra due successivi rapporti locatizi sullo stesso immobile che, contrariamente alla tesi del convenuto, impediva di aver riguardo, ai fini della Determinazione del detto canone, alla pigione pagata dal precedente conduttore. Conforme alla sentenza n. 2141-66, massima n.324174, nella prima parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)