diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 584 del 1987

Decisione
decisa il 1987-12-11, depositata il 1987-12-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:584
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3961

  • Locazione
  • Immobili ad uso diverso dall'abitazione
  • Contratti non soggetti a proroga
  • Recesso del locatore per necessità abitativa
  • Avviamento commerciale
  • Indennità
  • Commisurazione al canone corrente di mercato anziché a quello ultimo corrisposto
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
L'illegittimità costituzionale (dichiarata con sent. n. 300/1983) degli artt. 69, comma settimo, e 73 della L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui, in ipotesi di recesso del locatore per necessità abitativa, prevedono la determinazione dell'indennità di avviamento sulla base del canone di mercato anziché dell'ultimo canone corrisposto - pur se riferita ai contratti soggetti a proroga di cui all'art. 67 della legge n. 392 cit. - ben può essere estesa dal giudice di merito, per via interpretativa, ai contratti non soggetti a proroga di cui all'art. 71 della medesima legge, stante l'evidente analogia, su tale punto, fra i due tipi di rapporto successivamente considerati in modo unitario dal legislatore con le modificazioni introdotte dall'art. 69 attraverso le leggi 5 aprile 1986, n. 118 e 6 febbraio 1987 n. 15; pertanto, il relativo giudizio di legittimità costituzionale non è ammissibile. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - degli artt. 69, comma settimo, testo previgente alle leggi n. 118 del 1985 e n. 15 del 1987, e 73, L. 27 luglio 1987 n. 392, "nella parte in cui prevedono, per i contratti disciplinati dall'art. 71 della stessa legge, che l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale sia commisurata al canone di mercato anziché all'ultimo canone corrisposto anche nell'ipotesi di recesso del locatore per necessità abitativa").

Norme impugnate

  • legge 6 febbraio 1987, n. 15
  • legge 5 aprile 1985, n. 118
  • art. 69, comma 7, legge 27 luglio 1978, n. 392
  • art. 73 legge 27 luglio 1978, n. 392

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 69, settimo comma, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1985 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Pantano Mauro ed altro e la s.n.c. Koala, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161- bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 10 gennaio 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, comma settimo, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui prevedono, per i contratti disciplinati dall'art. 71 della stessa legge, che l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale sia commisurata al canone di mercato anziché all'ultimo canone corrisposto anche nell'ipotesi di recesso del locatore per necessità abitativa; che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto, richiamandosi alla sentenza 5 ottobre 1983, n. 300, che la questione venga dichiarata inammissibile;
punto 2
Ritenuto che la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle denunziate norme nella parte in cui prevedono la determinazione dell'indennità di avviamento sulla base del canone di mercato anziché di quello ultimo corrisposto nell'ipotesi di recesso per necessità abitativa dai contratti soggetti a proroga di cui all'art. 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (sent. 5 ottobre 1983, n. 300); che il giudice a quo ben avrebbe potuto estendere per via interpretativa tale conclusione anche ai contratti non soggetti a proroga di cui all'art. 71 della legge citata sulla base dell'evidente analogia, su tal punto, tra i due tipi di rapporti, successivamente considerati in modo unitario dal legislatore con le modificazioni introdotte dall'art. 69 attraverso le leggi 5 aprile 1985, n. 118, e 6 febbraio 1987, n. 15; che pertanto il giudizio di legittimità costituzionale non può essere ammesso;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, comma settimo, (nel testo previgente alle leggi 5 aprile 1985, n. 118 e 6 febbraio 1987, n. 15) e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze