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Sez. 3, Sentenza n. 1627 del 28/05/1968 (Rv. 333405 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - TERMINE - PROVA DELLA TEMPESTIVITA DELL'IMPUGNAZIONE - NECESSITA- RICHIESTA DI PROVE SOLO PER LE QUESTIONI DI MERITO - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333405-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - TERMINE - PROVA DELLA TEMPESTIVITA DELL'IMPUGNAZIONE - NECESSITA- RICHIESTA DI PROVE SOLO PER LE QUESTIONI DI MERITO - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*

L'attore in revocazione deve indicare in citazione, a pena di inammissibilita della domanda, le prove rilevanti ai fini della decorrenza dei termini perentori delle singole previsioni ammesse dall'art.395 cod.proc.civ. e deve inoltre, ai fini della tempestivita dell'impugnazione, chiedere l'espletamento delle prove sulle circostanze indicate in citazione per far risultare in concreto che la revocazione e stata proposta entro i termini perentori dell'art 326 cod proc civ. e pertanto inammissibile l'impugnazione nell'ipotesi in cui il ricorrente, abbia chiesto di essere ammesso a provare soltanto circostanze relative alle questioni di merito. (V. N.2308-66, massima n.324500).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)