Sez. 3, Sentenza n. 1627 del 28/05/1968 (Rv. 333405 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - TERMINE - PROVA DELLA TEMPESTIVITA DELL'IMPUGNAZIONE - NECESSITA- RICHIESTA DI PROVE SOLO PER LE QUESTIONI DI MERITO - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - TERMINE - PROVA DELLA TEMPESTIVITA DELL'IMPUGNAZIONE - NECESSITA- RICHIESTA DI PROVE SOLO PER LE QUESTIONI DI MERITO - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
L'attore in revocazione deve indicare in citazione, a pena di inammissibilita della domanda, le prove rilevanti ai fini della decorrenza dei termini perentori delle singole previsioni ammesse dall'art.395 cod.proc.civ. e deve inoltre, ai fini della tempestivita dell'impugnazione, chiedere l'espletamento delle prove sulle circostanze indicate in citazione per far risultare in concreto che la revocazione e stata proposta entro i termini perentori dell'art 326 cod proc civ. e pertanto inammissibile l'impugnazione nell'ipotesi in cui il ricorrente, abbia chiesto di essere ammesso a provare soltanto circostanze relative alle questioni di merito. (V. N.2308-66, massima n.324500).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)