Sez. U, Sentenza n. 5863 del 04/07/1987 (Rv. 454257 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - ASSEGNAZIONE - LOCAZIONE - ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE - DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - EFFETTI - CADUCAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO CON L'ASSEGNATARIO - DECLARATORIA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO CON CONSEGUENTE RILASCIO DELL'IMMOBILE - GIURISDIZIONE DELLA A.G.O. - SUSSISTENZA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - ASSEGNAZIONE - LOCAZIONE - ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE - DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - EFFETTI - CADUCAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO CON L'ASSEGNATARIO - DECLARATORIA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO CON CONSEGUENTE RILASCIO DELL'IMMOBILE - GIURISDIZIONE DELLA A.G.O. - SUSSISTENZA.*
In tema di edilizia economica e popolare, l'annullamento da parte del giudice amministrativo dell'atto di assegnazione dell'alloggio travolge, privandolo di effetti, il contratto di locazione stipulato con l'assegnatario: sussiste pertanto la giurisdizione del giudice ordinario adito dall'ente per sentir dichiarare la cessazione del rapporto locativo ed ottenere il rilascio dello immobile. (V 3778/83, mass n 428689; (V 6061/79, mass n 402771).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 30 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 31, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 32 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 36, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)