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Sez. 5, Sentenza n. 8376 del 26/07/1979 Ud. (dep. 12/10/1979) Rv. 143060 - 01

PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - RIDUZIONE DELLA PENA PER UNA CIRCOSTANZA ATTENUANTE - MISURA DELLA RIDUZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143060-01

PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - RIDUZIONE DELLA PENA PER UNA CIRCOSTANZA ATTENUANTE - MISURA DELLA RIDUZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

La riduzione della pena per una circostanza attenuante entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge costituisce l'uso di una facolta discrezionale del giudice, e questi non e tenuto a specificare i criteri che l'hanno guidato nell'uso di tale facolta, ossia ad indicare ogni volta le precise ragioni che lo hanno indotto a decidersi per una riduzione maggiore o minore.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)