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Sez. 1, Sentenza n. 2595 del 08/11/1971 Ud. (dep. 21/04/1972) Rv. 120862 - 01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - PRESENZA SUL LUOGO DEL REATO - PARTECIPAZIONE PSICHICA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120862-01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - PRESENZA SUL LUOGO DEL REATO - PARTECIPAZIONE PSICHICA - CONDIZIONI.*

Anche la sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento del fatto criminoso puo valere ad integrare una partecipazione psichica, sempreche l'autore abbia tratto da tale presenza un maggiore stimolo all'Azione od un maggior senso di sicurezza nella propria condotta. Tuttavia, in relazione a tale fattispecie concorsuale, incombe al giudice di merito l'Obbligo di una indagine e di una valutazione critica particolarmente penetrante, che valga a cogliere gli aspetti sintomatici ed univoci Atti a qualificare la condotta del presunto concorrente come partecipazione criminosa piuttosto che come semplice connivenza. Il semplice compiacimento interiore o l'intima adesione rispetto all'Azione criminosa compiuta da un congiunto non esulano dal concetto di connivenza. (nella specie la Corte di merito aveva tratto argomento a favore del concorso dalla asserita solidarieta familiare, nell'antagonismo verso la vittima, del preteso partecipe, presente al fatto, con il fratello, autore del delitto).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)