Sez. L, Sentenza n. 1001 del 27/01/1993 (Rv. 480480 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive | Ammissibilità - Presupposti - Scadenza del termine per impugnare o acquiescenza - Irrilevanza.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva, l'art. 334 cod. proc. civ. richiede soltanto i presupposti della soccombenza parziale, dell'impugnazione principale della controparte e dell'ammissibilità di questa, senza alcun riferimento a limitazioni oggettive; pertanto, le parti contro le quali è stata proposta impugnazione possono proporre impugnazione incidentale, anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza, avverso qualsiasi statuizione di essa loro sfavorevole ed anche quando si tratti di capi autonomi della pronuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)