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Sez. L, Sentenza n. 1001 del 27/01/1993 (Rv. 480480 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive | Ammissibilità - Presupposti - Scadenza del termine per impugnare o acquiescenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480480-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive

Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva, l'art. 334 cod. proc. civ. richiede soltanto i presupposti della soccombenza parziale, dell'impugnazione principale della controparte e dell'ammissibilità di questa, senza alcun riferimento a limitazioni oggettive; pertanto, le parti contro le quali è stata proposta impugnazione possono proporre impugnazione incidentale, anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza, avverso qualsiasi statuizione di essa loro sfavorevole ed anche quando si tratti di capi autonomi della pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)