Sez. 2, Sentenza n. 592 del 22/03/1962 (Rv. 250918 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - NATURA GIURIDICA - EFFETTI*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - NATURA GIURIDICA - EFFETTI*
La rinuncia ad un diritto, abdicativa o estintiva, costituisce un negozio unilaterale che, tranne casi espressamente stabiliti dalla legge, produce effetti definitivi ed irrevocabili per la sola volonta del rinunciante. (Conf 3513/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)