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Sez. 2, Sentenza n. 592 del 22/03/1962 (Rv. 250918 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - NATURA GIURIDICA - EFFETTI*
Stato
decisa il 1962-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250918-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - NATURA GIURIDICA - EFFETTI*

La rinuncia ad un diritto, abdicativa o estintiva, costituisce un negozio unilaterale che, tranne casi espressamente stabiliti dalla legge, produce effetti definitivi ed irrevocabili per la sola volonta del rinunciante. (Conf 3513/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)