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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 628 del 1987

Decisione
decisa il 1987-12-17, depositata il 1987-12-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:628
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3988

  • Amnistia
  • Applicazione
  • Reati previsti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089
  • Mancata esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La scelta del criterio di discriminazione fra reati amnistiabili e non, compete esclusivamente al legislatore: le relative valutazioni non possono essere sindacate posto che le stesse possono discendere da considerazioni di diverso ordine (legato anche alla diffusione di un dato momento di alcuni reati che ben possono sconsigliare l'adozione di atti di clemenza) e sempre che tuttavia la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati non assuma dimensioni tali da risultare priva di ragionevole giustificazione. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 9 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, sollevata in quanto la norma non esclude dal beneficio dell'amnistia i reati previsti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, in materia di tutela delle cose d'interesse artistico). - cfr. S.n. 59/1980; 214/1974 e 4/1974; 175/1971.

Norme impugnate

  • art. 2 d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e indulto), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1982 dal Pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Gasparini Giovanni, iscritta al n. 829 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Venezia, con ordinanza del 25 novembre 1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 2 del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, "nella parte in cui non esclude dall'applicazione dell'amnistia i reati previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089"; che, secondo il giudice a quo, l'omessa menzione, da parte della norma censurata, dei suddetti reati fra quelli esclusi dal beneficio dell'amnistia sarebbe priva di ogni giustificazione, "dal momento che le medesime esigenze di tutela degli interessi generali inerenti al territorio", che hanno determinato la scelta del legislatore espressa nell'art. 2, lettera c), n.1, del d.P.R.18 dicembre 1981, n.744, "si rinvengono anche nella fattispecie di violazione delle disposizioni" della legge 1° giugno 1939, n. 1089; e che, sempre stando all'ordinanza di rimessione, "il contrasto della norma in questione con il principio di uguaglianza riguarda", in particolare, la parte seconda dell'art. 2, lettera c), n.1, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n.744, "ove è fatta salva la esclusione dell'applicabilità dell'amnistia anche per le violazioni della legislazione urbanistica riguardanti 'un'area di piccola estensione, in assenza delle opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino una limitata entità dei volumi esistenti' qualora sussistano lesioni 'degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico'"; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che - a parte ogni rilievo circa la censurabilità della norma denunciata sotto il profilo che l'accoglimento della censura dedotta potrebbe comportare la privazione di un beneficio già riconosciuto all'imputato - la costante giurisprudenza di questa Corte è nel senso che "compete esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione fra reati amnistiabili e no e che le relative valutazioni non possono essere sindacate, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione" (v. sentenze n. 59 del 1980, n. 214 del 1974, n. 4 del 1974) e che il detto criterio "può farsi discendere da considerazioni di diverso ordine, come per esempio la maggiore diffusione" di alcuni reati "in un certo momento ed il conseguente allarme sociale tale da sconsigliare per casi l'adozione di un atto di clemenza" (v. sentenza n. 175 del 1971); e che, quindi, tenuto anche conto della diversa oggettività giuridica dei tipi di reato posti a confronto, la dedotta disparità di trattamento non risulta del tutto ingiustificata e non può conseguentemente ritenersi arbitraria;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e indulto), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con ordinanza del 25 novembre 1982. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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