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Sez. 2, Sentenza n. 532 del 14/03/1962 (Rv. 250832 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - INOSSERVANZA DEL TERMINE - IMPROCEDIBILITA - NOTIFICA DEL CONTRORICORSO - SANATORIA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1962-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250832-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - INOSSERVANZA DEL TERMINE - IMPROCEDIBILITA - NOTIFICA DEL CONTRORICORSO - SANATORIA - INSUSSISTENZA.*

Il ricorso per Cassazione deve essere dichiarato improcedibile allorche sia stato depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione oltre il termine perentorio di venti giorni dalla data di notifica di esso. Data la perentorieta del termine di deposito del ricorso (art 369 cod proc civ), l'inosservanza di esso non puo ritenersi sanata per il fatto che la controparte abbia notificato il proprio controricorso. (Conf 2755/61, 4369/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)