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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 356 del 2001

Decisione
decisa il 2001-11-06, depositata il 2001-11-07
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:356
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 26605

  • Responsabilità civile
  • Risarcimento del danno
  • Determinazione dei valori dei punti di invalidità
  • Irrisorietà del ristoro economico e mancata considerazione del progredire del danno invalidante anche in relazione all’età dei danneggiati
  • Mancata conversione in legge della disposizione censurata
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32 della Costituzione, in quanto le modalità e la misura di calcolo del risarcimento per danni alla salute, introdotte dalla norma censurata, sarebbero inidonee a garantire l’effettivo ristoro del pregiudizio subito e non consentirebbero una adeguata “valorizzazione soggettiva” del danno che tenga conto dell’età e della progressione dell’invalidità. Infatti, la disposizione censurata non è stata convertita, né è stata prevista la salvezza degli effetti prodotti. M.F.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 26606

  • Responsabilità civile
  • Risarcimento del danno
  • Danno morale
  • Limite massimo e criterio di liquidazione
  • Lamentata disparità di trattamento, con violazione del diritto alla salute
  • Mancata conversione in legge della disposizione censurata
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32 della Costituzione, concernente l’introduzione di un limite massimo al risarcimento del danno alla salute e del criterio di liquidazione del danno morale da reato per le sole ipotesi di danno biologico. Infatti, la disposizione censurata non è stata convertita, né è stata prevista la salvezza degli effetti prodotti. M.F.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a) e c) del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), promosso con ordinanza emessa il 1 maggio 2000 dal tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Montrone Nicola ed altre e Battista Nicola ed altra, iscritta al n. 695 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice relatore Fernanda Contri.
punto 1
Ritenuto che il tribunale di Bari in composizione monocratica, con ordinanza emessa il 1 maggio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a) e c) del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione; che, secondo il giudice a quo la lettera a) del comma 1 della disposizione impugnata violerebbe l'art. 32 della Costituzione perché il valore economico del punto di invalidità sarebbe inidoneo a risarcire l'effettivo pregiudizio subito dal danneggiato alla sua salute; che ad avviso del rimettente la norma impugnata violerebbe anche l'art. 3, primo comma, della Costituzione perché non consentirebbe una adeguata "valorizzazione soggettiva" del danno e perché avrebbe stabilito un risarcimento in misura fissa che non considererebbe "il progredire del danno invalidante" anche in riferimento alla diversa età dei danneggiati; che, sempre secondo il rimettente, la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 impugnato avrebbe a sua volta creato una disparità di trattamento tra danneggiati ed una violazione del loro diritto alla salute, avendo fissato un limite massimo al danno morale risarcibile ed avendo introdotto un criterio di liquidazione del danno morale da reato per le sole ipotesi di danno biologico, con conseguente disparità di trattamento tra soggetti tutti ugualmente da risarcire; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile dal momento che la legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante "Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche"), ha soppresso la norma impugnata senza sostituirla con altra disposizione.
punto 2
Considerato che il tribunale di Bari, in composizione monocratica, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a) e c) del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), ritenendo che la norma impugnata violi gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione; che la norma denunciata non è stata convertita e che la legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante "Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche"), non ha previsto la salvezza degli effetti prodotti né l'ha riprodotta, neppure parzialmente, in altra disposizione; che la questione sollevata è per tale motivo inammissibile (cfr. ex plurimis la sentenza n. 330 del 1996 e l'ordinanza n. 505 del 2000).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a) e c) del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Bari con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001. Il Presidente: Santuososso Il redattore: Contri Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 7 novembre 2001. Il cancelliere: Fruscella

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