Sez. 1, Sentenza n. 1498 del 01/12/1972 Ud. (dep. 21/02/1973) Rv. 123277 - 01
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - NULLITA ASSOLUTA - SANATORIA PER COMPARIZIONE DELL'IMPUTATO - FATTISPECIE.*
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - NULLITA ASSOLUTA - SANATORIA PER COMPARIZIONE DELL'IMPUTATO - FATTISPECIE.*
L'art 188 cod proc pen, in relazione alla nullita del decreto di citazione e della sua notificazione, deroga espressamente al principio generale enunciato dall'ultimo comma dell'art 185, riconoscendo valore di sanatoria alla comparizione dell'imputato, il quale non sollevi alcuna eccezione in ordine alla nullita verificatasi. Pertanto, in caso di nullita ex artt 517 e 412 cod proc pen, che ha la sua giustificazione nella finalita di garantire i diritti di difesa dell'imputato, ove questi compaia con il difensore di fiducia e nulla opponga, viene meno la causa determinante la nullita dell'atto, perche questo ha raggiunto il suo scopo e si e regolarmente costituito il rapporto processuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 188, Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)