Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 273 del 1976
Massime (1)
Massima n. 8642
- Previdenza e assistenza sociale
- Pensioni
- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 24
- Diritto alla pensione di riversibilità del coniuge superstite
- Limitazioni
- Assunta violazione degli artt. 3, 29, 31, 36 e 38 Cost.
- Questione analoga ad altre già decise
- Manifesta infondatezza.
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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 36 e 38 Cost. - dell'art. 24 legge 30 aprile 1969, n. 153 - nella parte in cui esclude che il coniuge superstite abbia diritto alla pensione di riversibilità quando il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a settantadue anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni -, avendo la Corte, con sent. n. 3 del 1975, dichiarato non fondate, con riferimento agli stessi parametri, analoghe questioni di legittimità costituzionale proposte in ordine all'art. 6, secondo comma, legge 22 novembre 1962, n. 1646 ed agli artt. 11, secondo comma, e 19 legge 15 febbraio 1958, n. 46 (modificati dall'art. 1 legge 14 maggio 1969, n. 252), i quali subordinano alle medesime limitazioni il diritto alla pensione di riversibilità per il coniuge del pensionato già dipendente di ente locale e per il coniuge del pensionato statale, ed essendo applicabili alla disposizione ora denunciata i principi affermati in detta decisione e le argomentazioni e considerazioni che la sorreggono.
Norme impugnate
- art. 24 legge 30 aprile 1969, n. 153
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1974 dal pretore di Milano nel procedimento del lavoro vertente tra Belloni Elide e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza 8 ottobre 1974, emessa nel procedimento del lavoro vertente tra Belloni Elide e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il pretore di Milano, con riferimento agli artt. 3, 29, 31, 36 e 38 della Costituzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude che il coniuge superstite abbia diritto alla pensione di riversibilità "quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni";
che, nel giudizio dinanzi a questa Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per la dichiarazione di infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale.
punto 2
Considerato che, dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione, con sentenza n. 3 del 16 gennaio 1975, questa Corte ha dichiarato non fondate, con riferimento alle stesse disposizioni costituzionali, analoghe questioni di legittimità costituzionale proposte in ordine all'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e agli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, modificati dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, i quali subordinano alle stesse limitazioni il diritto alla pensione di riversibilità per il coniuge del pensionato già dipendente di ente locale e per il coniuge del pensionato statale;
che i principi affermati dalla Corte nella richiamata decisione e le considerazioni ed argomentazioni che la sorreggono sono pienamente applicabili anche alla disposizione in esame, impugnata nel presente giudizio in relazione agli stessi profili di illegittimità già esaurientemente esaminati e disattesi;
che, ciò stante, ricorrono le condizioni previste dalla legge per procedere alla dichiarazione di manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente "revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale" proposta dal pretore di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 36 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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