Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007 (Rv. 598314 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI | Mezzo di prova - Esclusione - Conseguenze - Mancata disposizione della consulenza da parte del giudice - Contestazione specifica in ordine alla decisività di essa.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI
La mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l'indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, valutando l'assunto di parte, circa la sottoscrizione di un documento in bianco, riempito da controparte in epoca successiva, sfornito di qualunque elemento di prova sia pure in via presuntiva, ha negato l'espletamento di perizia grafologica).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)