Sez. 5 - , Sentenza n. 559 del 15/01/2020 (Rv. 656736 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE | Operazioni su derivati - Deducibilità degli accantonamenti per la copertura del relativo rischio - Art. 112 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicazione - Oneri della società contribuente - Contenuto - Finalità del contratto di “interest rate swap” - Attività d’impresa - Inerenza - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE
In tema di deducibilità degli accantonamenti per la copertura del rischio inerente ad operazioni su derivati, la società non operante nel settore creditizio o finanziario che invochi l'applicazione dell'art. 112 del d.P.R. n. 917 del 1986 ha l'onere di allegare e di provare che la finalità del contratto di "interest rate swap" è di coprire operazioni che attengono all'esercizio dell'attività imprenditoriale, atteso che l'inerenza sussiste non ogni qual volta la componente negativa sia riferibile a una qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, bensì in relazione all'oggetto dell'impresa.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 112, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 87 art. 15 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)