Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 246 del 1999
Massime (1)
Massima n. 24875
- Università e istituzioni di alta cultura
- Accessi ai corsi di laurea
- Potere di determinare la limitazione
- Attribuzione al ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
- Dedotta lesione del principio della riserva relativa di legge nella materia
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione già dichiarata non fondata con la sentenza n. 383 del 1998 e, successivamente, manifestamente infondata con le ordinanze nn. 103 e 175 del 1999.
Norme impugnate
- art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341
- art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), promossi con 32 ordinanze emesse l'11 marzo (n. 4 ordinanze), il 12 febbraio (n. 7 ordinanze), l'11 marzo (n. 4 ordinanze), il 12 febbraio (n. 8 ordinanze), il 29 gennaio, il 15 aprile (n. 5 ordinanze), il 15 gennaio, il 12 febbraio e l'11 marzo 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, rispettivamente iscritte ai nn. 871, dal 915 al 923 e 925 del registro ordinanze 1998 e dal n. 29 al n. 40 e dal n. 112 al n. 120 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1998 e nn. 3, 5 e 10, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di costituzione di Tommaso Cuneo ed altro nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
punto 1
Ritenuto che, con trentadue ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 871, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 925 del 1998, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 120 del 1999), il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) - che ha attribuito al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi ai corsi di laurea universitari - in riferimento al principio costituzionale della riserva relativa di legge nella materia, nonché agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
che il giudice rimettente ritiene la questione rilevante, trattandosi di giudizi promossi da studenti non ammessi alla immatricolazione al primo anno dei corsi di laurea per i quali le rispettive università hanno stabilito un numero massimo di iscrizioni e l'amministrazione ha dettato, con il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento), norme regolamentari che trovano, dichiaratamente, supporto normativo nella disposizione impugnata;
che secondo tutte le ordinanze di rimessione, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussisterebbe, in base agli artt. 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge che consentirebbe al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti la disciplina della materia stessa, ma soltanto previa determinazione di una serie di precetti idonei a vincolare e indirizzare la normazione secondaria, o, comunque, previa individuazione delle linee essenziali della disciplina, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale;
che in tutti i giudizi così promossi (tranne in quello di cui al r.o. n. 871 del 1998) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione, già decisa dalla sentenza n. 383 del 1998;
che nel giudizio di cui al r.o. n. 920 del 1998 si sono costituite le parti private, aspiranti studenti ricorrenti nel giudizio a quo, chiedendo l'accoglimento della questione per la violazione dei principi costituzionali richiamati.
punto 2
Considerato che le trentadue ordinanze di rinvio propongono, in termini identici o analoghi tra loro, un'unica questione di costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica decisione;
che le anzidette ordinanze sollevano la medesima questione di legittimità costituzionale già decisa da questa Corte con la sentenza n. 383 del 1998 di non fondatezza e con le ordinanze nn. 103 e 175 del 1999 di manifesta infondatezza;
che nelle ordinanze di rimessione non sono addotti profili o motivi nuovi che possano indurre il giudice delle leggi a mutare il precedente indirizzo giurisprudenziale;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), sollevata, in riferimento agli artt. 33 e 34 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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