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Sez. L, Sentenza n. 28276 del 26/11/2008 (Rv. 605778 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Impiego pubblico privatizzato - Organizzazione delle amministrazioni pubbliche - Ufficio di livello dirigenziale generale - Espressa qualificazione normativa - Necessità - Direttore dell'Agenzia regionale dell'impiego - Collocamento nella prima fascia dirigenziale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605778-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

In tema di impiego pubblico privatizzato, dall'assetto legislativo delineato, in attuazione del precetto di cui all'art. 97 Cost., dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che dispone che le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione di quelli di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento degli stessi devono essere regolate ad opera di atti organizzativi di natura pubblicistica, nonché dall'art. 4 del d.lgs. n. 300 del 1999, che demanda alla sede regolamentare l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione, anche numerica, degli uffici di livello dirigenziale generale, con distribuzione dei posti con funzione dirigenziale e indicazione dei relativi compiti, discende che un ufficio può essere ritenuto di livello dirigenziale generale solo in presenza di espressa qualificazione normativa. Va conseguentemente esclusa la collocazione nella prima fascia del ruolo dirigenziale del direttore dell'Agenzia regionale dell'impiego, venendo in rilievo un organo statale dotato di competenza tecnica specialistica privo di personalità giuridica, con possibilità di designazione del relativo dirigente non solo tra il personale della P.A. in possesso di elevata professionalità ma anche - a mezzo di contratto di diritto privato - di personale estraneo all'amministrazione e, dunque, al di fuori dell'ambito di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)