Sez. 2, Sentenza n. 3814 del 09/06/1986 (Rv. 446651 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - ESECUZIONE DELLA NOTIFICAZIONE AD IMPRENDITORE COMMERCIALE, MEDIANTE CONSEGNA AD UN SOGGETTO RINVENUTO PRESSO LA SUA SEDE - PRESUNZIONE DI PERSONA INCARICATA - PROVA CONTRARIA - OGGETTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - ESECUZIONE DELLA NOTIFICAZIONE AD IMPRENDITORE COMMERCIALE, MEDIANTE CONSEGNA AD UN SOGGETTO RINVENUTO PRESSO LA SUA SEDE - PRESUNZIONE DI PERSONA INCARICATA - PROVA CONTRARIA - OGGETTO.*
Quando dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulta che la notificazione di un atto è stata eseguita all'imprenditore commerciale presso la sua Sede, mediante consegna a un soggetto in essa rinvenuto, deve presumersi che il medesimo sia incaricato alla ricezione degli Atti diretti all'imprenditore. Conseguentemente, per superare la presunzione derivante dalla consegna dell'atto a tale soggetto che lo ha accettato nella indicata qualità, occorre provare che il consegnatario, oltre a non essere un dipendente dell'imprenditore non è neanche addetto alla Sede dell'impresa non avendo ricevuto alcun incarico. (V 6113/84, mass n 437756; (V 5267/84, mass n 436996).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)