Sez. 1, Sentenza n. 8752 del 15/04/2011 (Rv. 618041 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Anticipazione bancaria a fronte di credito del cliente verso l'Erario - Conferimento alla banca di mandato all'incasso "in rem propriam" - Somme incassate dalla banca - Compensazione - Configurabilità - Condizioni e limiti - Preesistenza di una convenzione di compensazione - Necessità - Prova - Desumibilità dalle mere modalità di contabilizzazione delle operazioni di anticipazione e dal mandato - Insufficienza - Fondamento - Conseguenze in tema di revocatoria fallimentare - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE
In tema di anticipazione, da parte della banca al cliente, dell'importo relativo ad un credito vantato verso l'Erario (nella specie, per rimborso dell'IVA), cui segua l'incasso diretto, sulla base di un mandato "in rem propriam", la facoltà di compensazione del debito della banca di rimessione della somma ricevuta dal terzo con il proprio credito da anticipazione esige la conclusione di un previo patto di compensazione fra le parti al momento della erogazione della anticipazione stessa, con facoltà per la banca di incamerare la relativa somma; tuttavia la relativa prova non discende in sè - e per implicito - nè dalle mere modalità tecniche seguite dalla banca per contabilizzare le relative operazioni, come nel caso di utilizzo di uno speciale conto di servizio per gli anticipi, intestato alla società poi fallita, e sul quale far confluire poi anche il bonifico dell'Amministrazione finanziaria destinato al cliente, che costituisce mera evidenza contabile interna alla banca circa i limiti dell'affidamento, nè dal conferimento di un mero mandato per la riscossione; ne consegue che il predetto bonifico, portato dalla banca a compensazione del proprio credito, costituisce un atto solutorio, come tale, in presenza delle altre condizioni, suscettibile di inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fall. se compiuto nel periodo sospetto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1723
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)