Sez. 1, Sentenza n. 7303 del 01/02/1977 Ud. (dep. 03/06/1977) Rv. 136127 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - PRESUPPOSTI E LIMITI - CONCRETA ESTRINSECAZIONE - AUTONOMO DIRITTO DEL COIMPUTATO NON IMPUGNANTE ALL'ESAME DEI MOTIVI DEDOTTI DAI COIMPUTATI E DISATTESI DAL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - PRESUPPOSTI E LIMITI - CONCRETA ESTRINSECAZIONE - AUTONOMO DIRITTO DEL COIMPUTATO NON IMPUGNANTE ALL'ESAME DEI MOTIVI DEDOTTI DAI COIMPUTATI E DISATTESI DAL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'art 203 cod proc pen, nel caso di concorso di piu persone nel reato, al fine di assicurare l'uniformita dei giudicati, estende - qualora ricorra il requisito della non personalita dei motivi - al coimputato non impugnante la situazione giuridica conseguita a mezzo dell'impugnazione da altri proposta, ma non gli conferisce un autonomo diritto ad un esame nei suoi confronti dei motivi dedotti dai coimputati e disattesi dal giudice dell'impugnazione. (sulla base dell'anzidetto criterio e stata nella specie dichiarata l'inammissibilita del ricorso per Cassazione proposto dal coimputato non impugnante avverso la sentenza di appello che rigettava il gravame).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)