Sez. 1 - , Sentenza n. 2773 del 02/02/2017 (Rv. 643716 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Delibera di riduzione volontaria del capitale sociale - Qualificazione come atto di frode ex art. 173 l.fall. - Condizioni - Mancata impugnazione della delibera da parte dei creditori - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
La delibera di riduzione volontaria del capitale sociale, ove non sia stata adeguatamente e compiutamente illustrata nella proposta, determina, quale atto di frode, la revoca dell’ammissione al concordato preventivo, pur in mancanza di tempestiva opposizione da parte dei creditori ai sensi dell’art. 2482 c.c.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 6, Cod. Civ. art. 2482, Legge Falliment. art. 173
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)