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Sez. 1 - , Sentenza n. 2773 del 02/02/2017 (Rv. 643716 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Delibera di riduzione volontaria del capitale sociale - Qualificazione come atto di frode ex art. 173 l.fall. - Condizioni - Mancata impugnazione della delibera da parte dei creditori - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2017-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643716-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

La delibera di riduzione volontaria del capitale sociale, ove non sia stata adeguatamente e compiutamente illustrata nella proposta, determina, quale atto di frode, la revoca dell’ammissione al concordato preventivo, pur in mancanza di tempestiva opposizione da parte dei creditori ai sensi dell’art. 2482 c.c.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 6, Cod. Civ. art. 2482, Legge Falliment. art. 173

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)