Sez. 3, Ordinanza n. 2196 del 14/05/1996 Cc. (dep. 17/09/1996) Rv. 206268 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO | Condanna - Pena accessoria della pubblicazione della pubblicazione della sentenza o dell'interdizione da professione o arte - Applicabilità anche in ipotesi di tentativo - Sussistenza.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
La condanna per il delitto di frode in commercio importa la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e dell'interdizione da una professione o arte, in applicazione degli artt. 30, 31 e 518 doc. pen.. Tali pene vanno inflitte anche con riferimento all'ipotesi del tentativo, poiché le predette norme non differenziano quest'ultimo dal reato consumato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 30 CORTE COST., Cod. Pen. art. 31 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 515, Cod. Pen. art. 518
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)