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Sez. L, Sentenza n. 7092 del 24/06/1991 (Rv. 472808 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere | Obbligo della iscrizione dei dirigenti all'INPDAI - Aziende industriali - Assoggettabilità - Carattere industriale di un'azienda - Individuazione - Criteri - Attività di intermediazione di servizi - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472808-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere

Ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione dei propri dirigenti all'INPDAI (ai sensi dell'art. 3 della legge n. 967 del 1953 nel testo sostituito dall'art. 4 della legge n. 44 del 1973), il carattere industriale di un'azienda (che non eserciti un'attività di trasporto ai sensi dell'art. 2195 n. 3 cod. civ. o un'attività ausiliaria della medesima) sussiste se l'azienda medesima svolga un'attività diretta alla produzione di beni o di servizi, intesi, questi ultimi, come nuove utilità risultanti anche dall'elaborazione di elementi non materiali, o un'attività ausiliaria di detta attività industriale, definita dall'art. 2195 n. 1 cod. civ., tenendo presente che il fondamentale elemento distintivo del servizio rispetto a tale attività ausiliaria è, appunto, il carattere di "novità", ravvisabile nel primo e mancante nella seconda, e che un'attività d'intermediazione di servizi non può essere considerata né come servizio né come attività ausiliaria di quella produttiva di servizi. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, che aveva ritenuto ausiliaria di attività industriale l'attività - di consulenza, direzione, organizzazione e formazione di quadri e dirigenti - svolta dalla società, censurandola, in particolare, per non aver adeguatamente motivato la ravvisabilità di un'ipotesi di ausiliarietà, invece che di produzione di servizi, e per non aver tenuto conto che l'industrialità dell'attività ausiliaria presuppone la natura industriale dell'attività cui essa afferisce).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)