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Sez. 2, Sentenza n. 6490 del 18/03/2026 (Rv. 677511-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE) | Regolamento - Clausola contenente divieto incondizionato di distacco dal riscaldamento centralizzato - Contrasto con disciplina inderogabile ex artt. 1118, comma 4, c.c., 26, comma 5, l. n. 10 del 1991 e 9, comma 5, d.lgs. n. 102 del 2014 - Conseguente nullità. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - In genere. CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677511-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE)

In tema di regolamento condominiale, la clausola contenente il divieto incondizionato di distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento è nulla perché in contrasto con la normativa inderogabile ex artt. 1118, comma 4, c.c., 26, comma 5, l. n. 10 del 1991 e 9, comma 5, d.lgs. n. 102 del 2014, volta al perseguimento di valori sovraordinati quali l'uso razionale delle risorse energetiche e il miglioramento ambientale.

Cod. Civ. art. 1118 com. 4, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 09/01/1991 num. 10 art. 26 com. 5, Decreto Legisl. 04/07/2014 num. 102 art. 9 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)