Sez. L, Ordinanza n. 27607 del 16/10/2025 (Rv. 676772-02)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Parziale soddisfacimento delle pretese dell'attore in corso di causa - Determinazione del valore della controversia - Criteri.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di spese processuali, nel caso in cui una delle pretese azionate in giudizio sia stata soddisfatta nel corso dello stesso, con conseguente declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, il valore della controversia si determina tenendo conto di tale pretesa per il periodo anteriore al fatto estintivo della stessa, e delle sole domande residue per gli atti posti in essere successivamente.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 5 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)