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Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Testo in vigore al

Art. 15-sexies Numero d'ordine per le domande di non applicazione delle sanzioni

1. Le imprese che intendono chiedere la non applicazione delle sanzioni possono ricevere inizialmente un posto nell'elenco relativo al trattamento favorevole, se lo richiedono, per un periodo determinato di volta in volta dall'Autorita', in modo che il richiedente raccolga le informazioni e gli elementi probatori necessari per raggiungere la soglia probatoria pertinente ai fini dell'immunita' dalle sanzioni. La scelta dell'Autorita' in ordine all'accoglimento della domanda e' pienamente discrezionale.

2. L'impresa che presenti la richiesta di cui al comma 1 fornisce all'Autorita', ove disponibili, le seguenti informazioni:

  1. a) la denominazione e l'indirizzo del richiedente;

  2. b) gli elementi alla base delle preoccupazioni che hanno portato alla richiesta;

  3. c) i nomi di tutte le altre imprese che partecipano o hanno partecipato al presunto cartello segreto;

  4. d) i prodotti e i territori interessati;

  5. e) la durata e la natura della condotta del presunto cartello segreto;

  6. f) informazioni su precedenti domande di trattamento favorevole presentate alle altre autorita' garanti della concorrenza in relazione al presunto cartello segreto ovvero informazioni su possibili domande future.

3. Le informazioni e gli elementi di prova forniti dal richiedente nel periodo determinato ai sensi del comma 1 sono considerati come presentati alla data della richiesta iniziale.

Art. 15-septies Domande semplificate

1. L'impresa che ha richiesto alla Commissione europea il trattamento favorevole in relazione a un cartello segreto che ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 101 del TFUE, presentando una domanda completa o richiedendo un numero d'ordine, puo' presentare all'Autorita' una domanda in forma semplificata in relazione al medesimo cartello, a condizione che la domanda riguardi piu' di tre Paesi membri come territori interessati.

2. La domanda semplificata consta di una breve descrizione di ciascuno dei seguenti elementi:

  1. a) la denominazione e l'indirizzo del richiedente;

  2. b) la denominazione delle altre parti del presunto cartello segreto;

  3. c) il prodotto o i prodotti che ne formano oggetto e gli ambiti geografici;

  4. d) la durata e la natura della condotta del presunto cartello segreto;

  5. e) lo Stato membro o gli Stati membri dove verosimilmente si trovano gli elementi probatori del presunto cartello segreto; e

  6. f) le informazioni relative alle domande di trattamento favorevole gia' presentate alle altre autorita' garanti della concorrenza dell'Unione europea e di Paesi terzi in relazione al presunto cartello segreto, ovvero informazioni su possibili domande future.

3. Se la Commissione europea riceve una domanda completa e l'Autorita' riceve una domanda semplificata in relazione allo stesso presunto cartello, l'Autorita' considera la Commissione come il principale interlocutore del richiedente in particolare nel fornire le istruzioni al richiedente sullo svolgimento di qualsiasi ulteriore indagine interna, finche' non e' precisato se la Commissione perseguira', integralmente o parzialmente, il caso. In tale periodo l'Autorita' puo' chiedere all'impresa che ha presentato una domanda semplificata di fornire chiarimenti specifici solo in merito agli elementi di cui al comma 2, prima di chiedere la presentazione di una domanda completa a norma del comma 5.

4. Quando riceve una domanda semplificata, l'Autorita' verifica se ha gia' ricevuto una domanda semplificata o completa da altri richiedenti in relazione allo stesso presunto cartello segreto. Se l'Autorita' non ha ricevuto altre domande di trattamento favorevole da altri richiedenti e ritiene che la domanda semplificata soddisfa i requisiti di cui al comma 2, ne informa di conseguenza il richiedente.

5. Quando la Commissione europea informa l'Autorita' di non voler perseguire, integralmente o parzialmente, il caso, l'Autorita' puo' sollecitare i richiedenti a presentare ad essa una domanda completa.
L'Autorita' puo' esigere che il richiedente presenti la domanda completa prima che la Commissione abbia informato l'Autorita' che non intende perseguire, integralmente o parzialmente, il caso, solo in circostanze eccezionali, qualora cio' si riveli strettamente necessario per la definizione o l'allocazione del caso. Quando l'Autorita' richiede la presentazione di una domanda completa, indica al richiedente un termine ragionevole per la presentazione di tale domanda, nonche' delle informazioni e degli elementi probatori corrispondenti. In ogni caso, resta impregiudicato il diritto del richiedente di presentare volontariamente una domanda completa all'Autorita' in una fase anteriore.

6. Se il richiedente presenta la domanda completa conformemente al comma 5 entro il periodo specificato dall'Autorita', la domanda completa e' considerata come presentata all'ora della domanda semplificata, a condizione che la domanda semplificata riguardi lo stesso o gli stessi prodotti e il territorio o i territori interessati e abbia la stessa durata del presunto cartello segreto di cui alla domanda di trattamento favorevole presentata alla Commissione europea, eventualmente aggiornata.

Capo II-bis. Assistenza investigativa nell'ambito della rete europea della concorrenza

Art. 15-octies Cooperazione investigativa

1. Fatto salvo l'articolo 14, comma 2-octies, l'Autorita' puo' esercitare i poteri di indagine di cui all'articolo 14 in nome e per conto di altre autorita' nazionali garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea che ne fanno richiesta, al fine di accertare un'eventuale inottemperanza, da parte di imprese o associazioni di imprese, alle richieste di informazioni, agli accertamenti ispettivi, alle convocazioni in audizione, alle diffide, alle misure cautelari e alle decisioni con impegni adottate dall'autorita' richiedente in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE.

2. L'Autorita' puo' richiedere alle altre autorita' nazionali garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea di esercitare i poteri di indagine ad esse conferiti dal diritto nazionale al fine di accertare un'eventuale inottemperanza, da parte di imprese o associazioni di imprese, alle richieste di informazioni, agli accertamenti ispettivi, alle convocazioni in audizione, alle diffide, alle misure cautelari e alle decisioni con impegni adottate dall'Autorita' in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE.

3. L'Autorita' trasmette all'autorita' richiedente le informazioni raccolte ai sensi del comma 1 e utilizza come mezzo di prova le informazioni ad essa trasmesse da altre autorita' ai sensi del comma 2, fatte salve le garanzie di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003.

Art. 15-nonies Richieste di notifica

1. L'Autorita', su richiesta di altre autorita' nazionali garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea formulata in relazione all'applicazione degli articoli 101 o 102 del TFUE, notifica ai destinatari sul territorio nazionale:

  1. a) le comunicazioni delle risultanze istruttorie riguardanti una presunta infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE e le decisioni che applicano tali articoli adottate dall'autorita' richiedente;

  2. b) qualsiasi altro atto procedimentale adottato nell'ambito del procedimento istruttorio che debba essere notificato a norma del diritto nazionale dell'autorita' richiedente;

  3. c) qualsiasi altra documentazione pertinente relativa all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, inclusa la documentazione relativa all'esecuzione delle decisioni che applicano sanzioni o penalita' di mora.

2. L'Autorita', quando applica gli articoli 101 o 102 del TFUE, puo' richiedere alle altre autorita' nazionali garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea di notificare ai destinatari sul territorio nazionale dell'autorita' adita:

  1. a) le comunicazioni delle risultanze istruttorie riguardanti una presunta infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE e le decisioni che applicano tali articoli;

  2. b) qualsiasi altro atto procedimentale adottato nell'ambito del procedimento istruttorio che debba essere notificato a norma del diritto nazionale;

  3. c) qualsiasi altra documentazione pertinente relativa all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, inclusa la documentazione relativa all'esecuzione delle decisioni che applicano sanzioni o penalita' di mora.

Art. 15-decies Richieste di esecuzione delle decisioni che impongono sanzioni o penalita' di mora

1. L'Autorita', su richiesta di altre autorita' nazionali garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea, adotta in raccordo con le competenti amministrazioni le misure necessarie ad assicurare l'esecuzione delle decisioni definitive che impongono sanzioni o penalita' di mora adottate dall'autorita' richiedente in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, se l'autorita' richiedente, dopo aver compiuto ragionevoli sforzi nel proprio territorio, ha accertato che l'impresa o l'associazione di imprese nei cui confronti la sanzione o la penalita' di mora e' esecutiva non dispone di beni sufficienti nello Stato membro dell'autorita' richiedente per consentire il recupero di detta sanzione o penalita' di mora.

2. Nei casi che non ricadono nel comma 1, in particolare quando l'impresa o l'associazione di imprese, nei cui confronti la sanzione o la penalita' di mora e' esecutiva, e' stabilita in Italia, su istanza dell'autorita' richiedente l'Autorita' puo' comunque prestare assistenza per dare esecuzione alle decisioni definitive che impongono sanzioni o penalita' di mora adottate dall'autorita' richiedente in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE.

3. L'Autorita' puo' richiedere alle autorita' competenti all'uopo designate dagli altri Paesi dell'Unione europea di assicurare l'esecuzione delle decisioni definitive che impongono sanzioni o penalita' di mora adottate dall'Autorita' in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE.

4. Le questioni relative ai termini di prescrizione per l'esecuzione di sanzioni e penalita' di mora sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro dell'autorita' richiedente.

5. Ai fini del presente articolo si considerano decisioni definitive quelle non piu' suscettibili di essere impugnate con mezzi ordinari.

Art. 15-undecies Procedura di cooperazione

1. L'Autorita' da' esecuzione alle richieste di cui agli articoli 15-nonies, comma 1, e 15-decies, commi 1 e 2, senza indebito ritardo, sulla scorta di uno strumento uniforme corredato di una copia dell'atto da notificare o a cui dare esecuzione.

2. Tale strumento uniforme indica i seguenti elementi:

  1. a) la denominazione, l'indirizzo conosciuto del destinatario e altre informazioni utili alla sua identificazione;

  2. b) un riassunto dei fatti e delle circostanze pertinenti;

  3. c) un riassunto della copia acclusa dell'atto da notificare o a cui dare esecuzione;

  4. d) la denominazione, l'indirizzo e altri dati di contatto dell'autorita' adita;

  5. e) il termine entro cui si dovrebbe effettuare la notifica o l'esecuzione, quali i termini decadenziali previsti dalla legge o i termini di prescrizione.

3. Per le richieste di cui all'articolo 15-decies, oltre ai requisiti di cui al comma 2, lo strumento uniforme contiene quanto segue:

  1. a) le informazioni relative alla decisione che consente l'esecuzione nello Stato membro dell'autorita' richiedente;

  2. b) la data in cui la decisione e' diventata definitiva;

  3. c) l'importo della sanzione o penalita' di mora;

  4. d) le informazioni che attestano gli sforzi ragionevoli compiuti dall'autorita' richiedente per dare esecuzione alla decisione nel proprio territorio. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica alle richieste formulate ai sensi dell'articolo 15-decies, comma 2.

4. Lo strumento uniforme e' trasmesso all'Autorita' in lingua italiana. Tuttavia, l'Autorita' puo' concordare bilateralmente con l'autorita' richiedente, caso per caso, che lo strumento uniforme possa essere trasmesso in una lingua diversa. L'atto da notificare o la decisione che consente l'esecuzione della sanzione o della penalita' di mora devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana. Tuttavia, l'Autorita' puo' concordare bilateralmente con l'autorita' richiedente, caso per caso, che tale traduzione possa essere fornita in una lingua diversa.

5. Lo strumento uniforme di cui al comma 1 del presente articolo costituisce l'unica base delle misure di esecuzione adottate dall'Autorita'. Esso non e' oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione.

6. L'Autorita' non e' tenuta a dare esecuzione a una richiesta di cui agli articoli 15-nonies e 15-decies solo se:

  1. a) la richiesta non e' conforme alle disposizioni del presente articolo; ovvero

  2. b) l'Autorita' adduce validi motivi che dimostrino come l'esecuzione della richiesta sarebbe manifestamente contraria all'ordine pubblico. Se l'Autorita' intende rifiutare una richiesta di assistenza di cui agli articoli 15-nonies e 15-decies della presente legge o chiede ulteriori informazioni, contatta l'autorita' richiedente.

7. L'Autorita' puo' richiedere che l'autorita' richiedente sostenga tutti i costi aggiuntivi ragionevoli, compresi i costi di traduzione, retributivi e amministrativi, in relazione alle misure adottate a norma degli articoli 15-octies e 15-nonies.

8. L'Autorita' puo' recuperare l'importo totale dei costi sostenuti in relazione alle azioni intraprese di cui all'articolo 15-decies dalle sanzioni o penalita' di mora riscosse per conto dell'autorita' richiedente, compresi i costi di traduzione, retributivi e amministrativi. Se l'Autorita' non riesce a riscuotere le sanzioni o penalita' di mora, puo' chiedere all'autorita' richiedente di farsi carico dei costi sostenuti. L'Autorita' puo' altresi' recuperare i costi sostenuti in relazione all'esecuzione di siffatte decisioni dall'impresa nei cui confronti la sanzione o la penalita' di mora e' esecutiva.

9. L'Autorita' recupera tali importi dovuti in euro, secondo le disposizioni applicabili nel diritto nazionale. Se necessario, l'Autorita' converte in euro, in conformita' del diritto nazionale, l'importo delle sanzioni o penalita' di mora, applicando il tasso di cambio in vigore alla data in cui le sanzioni o penalita' di mora sono state imposte.

10. L'Autorita' puo' convenire, su base di reciprocita', la rinuncia al recupero dei costi di cui ai commi 7 e 8 nei confronti delle altre autorita' nazionali di concorrenza dei Paesi dell'Unione europea.

Art. 15-duodecies Competenza e legislazione applicabile

1. Le controversie rientrano nella competenza degli organi competenti dello Stato membro dell'autorita' richiedente e sono disciplinate dal diritto di tale Stato membro, se riguardano:

  1. a) la legittimita' di un atto da notificare ai sensi dell'articolo 15-nonies o di una decisione cui dare esecuzione ai sensi dell'articolo 15-decies; e

  2. b) la legittimita' dello strumento uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro dell'autorita' adita.

2. Le controversie riguardanti le misure di esecuzione adottate nello Stato membro dell'autorita' adita o la validita' di una notifica effettuata dall'autorita' adita rientrano nella competenza degli organi competenti dello Stato membro dell'autorita' adita e sono disciplinate dal diritto di tale Stato membro.

Capo III. Poteri dell'autorita' in materia di divieto delle operazioni di concentrazione

Art. 16 Comunicazione delle concentrazioni

1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato e' considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Se l'Autorita' ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'articolo 14. L'Autorita', a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.2

5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorita' contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa.

6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorita' ai sensi del comma 5, l'Autorita' deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa.

7. L'Autorita' puo' avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.

8. L'Autorita', entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine puo' essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilita'.

Art. 17 Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione

1. L'Autorita', nel far luogo all'istruttoria di cui all'articolo 16, puo' ordinare alle imprese interessate di sospendere la realizzazione della concentrazione fino alla conclusione dell'istruttoria.

2. La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto che sia stata comunicata all'Autorita' ai sensi dell'articolo 16, comma 5, sempre che l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai titoli in questione.

Art. 18 Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni

1. L'Autorita', se in esito all'istruttoria di cui all'articolo 16 accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate dall'articolo 6, ne vieta l'esecuzione.

2. L'Autorita', ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti di un'operazione di concentrazione, provvede a chiudere l'istruttoria, e deve dare immediata comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni in merito. Tale provvedimento puo' essere adottato a richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere eliminato dall'originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente distorsivi della concorrenza.

3. L'Autorita', se l'operazione di concentrazione e' gia' stata realizzata, puo' prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi.

Art. 19 Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza al divieto di concentrazione o all'obbligo di notifica

1. Qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'articolo 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Autorita' infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'uno per cento e non superiori al dieci per cento del fatturato delle attivita' di impresa oggetto della concentrazione.

2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16, l'Autorita' puo' infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui e' effettuata la contestazione in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in base a quanto previsto dal comma 1, a seguito delle conclusioni dell'istruttoria prevista dal presente capo III, il cui inizio decorre dalla data di notifica della sanzione di cui al presente comma.

Capo IV. Disposizioni speciali

Art. 20 Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262.
04. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di piu' autorita', ciascuna di esse puo' adottare i provvedimenti di propria competenza.

4. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorita' di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorita' di cui all'articolo 10 puo' adottare il provvedimento di sua competenza.
Il decorso del termine del procedimento per il quale il parere viene richiesto e' sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'ISVAP o comunque fino allo spirare del termine previsto per la pronuncia di tale parere.

5. Per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono concentrazione soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 16, i provvedimenti della Banca d'Italia, previsti dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, e dell'Autorita' di cui all'articolo 10, ai sensi dell'articolo 6, per le valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato, sono adottati entro sessanta giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente.

5-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d'Italia, puo' autorizzare:

  1. a) un'intesa, in deroga al divieto dell'articolo 2, per esigenze di funzionalita' del sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1;

  2. b) un'operazione di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o rafforzi una posizione dominante, per esigenze di stabilita' di uno o piu' dei soggetti coinvolti.

5-ter. Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis non possono comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento della finalita' indicate.

6. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262.

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303.

8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303.

9. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria.

Titolo III. Poteri conoscitivi e consultivi dell'autorita'

Art. 21 Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo

1. Allo scopo di contribuire ad una piu' completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorita' individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.

2. L'Autorita' segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati.

3. L'Autorita', ove ne ravvisi l'opportunita', esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e puo' pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi piu' congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

Art. 21-bis Poteri dell'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza

1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorita' puo' presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.

3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 22 Attivita' consultiva

1. L'Autorita' puo' esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiedere il parere dell'Autorita' sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:

  1. a) di sottomettere l'esercizio di una attivita' o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;

  2. b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;

  3. c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.

Art. 23 Relazione annuale

1. L'Autorita' presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.

1-bis. La relazione annuale include informazioni circa la nomina e la rimozione dei membri dell'Autorita', l'importo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della presente legge per l'anno in questione e la variazione di tale importo rispetto agli anni precedenti. La relazione annuale e' resa disponibile al pubblico sul sito internet dell'Autorita'.

Art. 24 Relazione al Governo su alcuni settori

1. L'Autorita', sentite le amministrazioni interessate, entro diciotto mesi dalla sua costituzione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un rapporto circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi della concorrenza la normativa relativa ai settori degli appalti pubblici, delle imprese concessionarie e della distribuzione commerciale.

Titolo IV. Norme sui poteri del governo in materia di operazioni di concentrazione

Art. 25 Poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina in linea generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorita' puo' eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione europea, operazioni di concentrazione vietate ai sensi dell'articolo 6, sempreche' esse non comportino la eliminazione della concorrenza dal mercato o restrizioni alla concorrenza non strettamente giustificate dagli interessi generali predetti. In tali casi l'Autorita' prescrive comunque le misure necessarie per il ristabilimento di condizioni di piena concorrenza entro un termine prefissato.

2. Nel caso delle operazioni di cui all'articolo 16 alle quali partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo', entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3, vietare l'operazione per ragioni essenziali di economia nazionale.

Art. 26 Pubblicita' delle decisioni

1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorita' lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'articolo 12, comma 2.

Titolo V. Norme in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi titolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385