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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 248 del 1990

Decisione
decisa il 1990-05-03, depositata il 1990-05-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:248
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15487

  • Pensioni
  • Assicurazione generale obbligatoria
  • Pensioni di anzianità e vecchiaia
  • Pensioni liquidate anteriormente al 30/6/1982
  • Criteri di calcolo previsti per pensioni con decorrenza posteriore
  • Applicabilità
  • Mancata previsione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata. - S. n. 173/1986; O. nn. 120/1989 e 171/1990.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo e undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal Tribunale di Como nel procedimento civile vertente tra Bulgheroni Clementina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 696 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Como, nel procedimento civile vertente tra Bulgheroni Clementina e I.N.P.S. avente ad oggetto la perequazione della pensione liquidata alla attrice in data 1° aprile 1980, con ordinanza del 26 ottobre 1989 (R.O. n. 696 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo e undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non estende, a decorrere dalla sua entrata in vigore, alle pensioni liquidate anteriormente al 30 giugno 1982 i criteri di calcolo previsti per le pensioni con decorrenza posteriore; che, secondo il giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si crea tra pensionati che pure hanno un passato lavorativo e contributivo pressoché identico, e per la notevole diminuzione del trattamento pensionistico che si verifica per cui esso risulta inadeguato a soddisfare le esigenze di vita di una categoria di pensionati; che nessuna delle parti si è costituita né vi sono stati interventi;
punto 2
Considerato che questioni identiche sono state già dichiarate da questa Corte infondate (sentenza n. 173 del 1986) e, successivamente, manifestamente infondate (ordinanze nn. 120 del 1989 e 171 del 1990); che nell'ordinanza di rimessione non sono stati addotti motivi o profili nuovi che possano fondare una differente decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo e undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Como con la ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze