Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 248 del 1990
Massime (1)
Massima n. 15487
- Pensioni
- Assicurazione generale obbligatoria
- Pensioni di anzianità e vecchiaia
- Pensioni liquidate anteriormente al 30/6/1982
- Criteri di calcolo previsti per pensioni con decorrenza posteriore
- Applicabilità
- Mancata previsione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata. - S. n. 173/1986; O. nn. 120/1989 e 171/1990.
Norme impugnate
- art. 3, comma 8, legge 29 maggio 1982, n. 297
- art. 3, comma 11, legge 29 maggio 1982, n. 297
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo e undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal Tribunale di Como nel procedimento civile vertente tra Bulgheroni Clementina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 696 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Como, nel procedimento civile vertente tra Bulgheroni Clementina e I.N.P.S. avente ad oggetto la perequazione della pensione liquidata alla attrice in data 1° aprile 1980, con ordinanza del 26 ottobre 1989 (R.O. n. 696 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo e undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non estende, a decorrere dalla sua entrata in vigore, alle pensioni liquidate anteriormente al 30 giugno 1982 i criteri di calcolo previsti per le pensioni con decorrenza posteriore;
che, secondo il giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si crea tra pensionati che pure hanno un passato lavorativo e contributivo pressoché identico, e per la notevole diminuzione del trattamento pensionistico che si verifica per cui esso risulta inadeguato a soddisfare le esigenze di vita di una categoria di pensionati;
che nessuna delle parti si è costituita né vi sono stati interventi;
punto 2
Considerato che questioni identiche sono state già dichiarate da questa Corte infondate (sentenza n. 173 del 1986) e, successivamente, manifestamente infondate (ordinanze nn. 120 del 1989 e 171 del 1990);
che nell'ordinanza di rimessione non sono stati addotti motivi o profili nuovi che possano fondare una differente decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo e undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Como con la ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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