Sez. 1, Sentenza n. 255 del 14/01/1998 (Rv. 511527 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Relativo procedimento - Finalità - Questioni attinenti alla revocabilità di atti compiuti dal fallito - Proponibilità - Esclusione - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Il procedimento di formazione e verificazione dello stato passivo fallimentare, diretto esclusivamente all'individuazione, quantificazione e graduazione dei crediti verso il fallito, non può essere utilizzato al diverso fine del recupero dell'attivo fallimentare. In tale sede, pertanto, così come in quella della eventuale opposizione avverso lo stato passivo, le questioni attinenti alla revocabilità di atti compiuti dal fallito possono trovare ingresso se e nei limiti in cui si traducano nella mancata ammissione, in tutto od in parte, di un credito, perché fondato su operazioni caducabili secondo la previsione degli artt. 66 e 67 della legge fallimentare, non anche ove implichino l'acquisizione di un maggiore attivo, come nel caso in cui si venga ad ordinare al creditore la restituzione di pagamenti parziali ricevuti dal fallito, in quanto assoggettabili a revocatoria, con il corrispondente aumento dell'importo del credito ammesso al passivo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)