Sez. 3, Sentenza n. 12926 del 11/11/1994 Ud. (dep. 29/12/1994) Rv. 200957 - 01
Sanità pubblica - In genere | Smaltimento di rifiuti - Reato di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione - Obbligo imposto ai gestori della discarica - Che abbia la sua fonte nell'art. 16 d.P.R. n. 915 del 1982 - Violazione - Conseguenze.
Sanità pubblica - In genere
In tema di smaltimento dei rifiuti ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 27 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, consistente nella inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, l'obbligo, imposto ai gestori della discarica, di coprire i rifiuti "entro 18 ore dal conferimento in discarica" con "materiale sabbioso e ghiaioso di spessore non inferiore a 20 centimetri" ha la sua precisa fonte nel disposto dell'art. 16 stesso d.P.R., in cui, tra i requisiti necessari dell'autorizzazione, figurano le indicazioni relative alle "modalità e cautele da osservare per l'esercizio della discarica". Pertanto, la relativa violazione non è riferibile alla mera inottemperanza ad un ordine amministrativo, bensì alla inosservanza del precetto normativo (art. 16 citato) costituente il nucleo della fattispecie illecita.
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 16 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)