Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12231 del 18/05/2018 (Rv. 648683 - 02)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Difetto di immediatezza o tempestività della contestazione - Ritardo notevole ed ingiustificato - Tutela di cui all'art. 18, comma 5, st. lav. - Applicabilità - Lesione del diritto di difesa - Autonoma valutazione - Configurabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di licenziamento disciplinare, il riconoscimento della violazione del principio di tempestività, avente natura sostanziale, presuppone l'avvenuto accertamento di un ritardo notevole ed ingiustificato nella formulazione della contestazione, con la conseguenza che tale ritardo, unitamente alla lesione del diritto di difesa che ne deriva, non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto alla suddetta violazione, al preteso fine di escludere l'applicabilità della tutela indennitaria "forte" prevista dall'art. 18, comma 5, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)