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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 1119 del 1988

Decisione
decisa il 1988-12-12, depositata il 1988-12-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1119
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14149

  • Locazioni
  • Immobili ad uso non abitativo
  • Periodo di occupazione dell'immobile intercorrente tra la data di scadenza del regime transitorio (L.N. 392/1978) e la data fissata giudizialmente per il rilascio o di stipulazione del nuovo contratto
  • Disposizione contenuta in decreto legge non convertito, riprodotta in successiva norma di legge
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Una norma di convalida, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost., che ripeta parzialmente il contenuto di un d.l., decaduto per mancanza di conversione in termini, con salvezza dei rapporti in base ad esso insorti, non forma un idoneo equipollente della legge di conversione. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, d.l. 25 maggio 1987 n. 206, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.). - S. nn. 59/1982, 307/1983.

Norme impugnate

  • art. 2 d.l. 25 maggio 1987, n. 206

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 25 maggio 1987, n. 206 ("Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato, nonché interventi per il settore distributivo") promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1987 dal Pretore di Fiorenzuola d'Arda nel procedimento civile vertente tra Grignaffini Bernardo e Merli Beniamino, iscritta al n. 829 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1988. Visto l'atto di costituzione di Grignaffini Bernardo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9.11.1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni. ORDINANZA
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 24 luglio 1987, il Pretore di Fiorenzuola d'Arda ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 25 maggio 1987 n. 206, in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo; che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, siccome avente per oggetto una norma contenuta in un decreto legge non convertito, e quindi privato di efficacia ex tunc ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost.; che la parte locatrice, costituita in giudizio, ha prodotto "note d'udienza" nelle quali contesta l'eccezione opposta dall'Avvocatura, rilevando che gli effetti della norma in questione sono stati fatti salvi, e quindi riportati in vita, dall'art. 1, secondo comma, della legge 25 novembre 1987 n. 478, che ha convertito il d-l. 25 settembre 1987 n. 393, nel cui art. 2 è riprodotta una disposizione identica a quella impugnata.
punto 2
Considerato che, in conseguenza della mancata conversione in legge, il d.-l. n. 206 del 1987 deve ormai considerarsi come mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo; che non giova a mantenerlo in vita la successiva legge 25 novembre 1987 n. 478, che ne ha ripetuto parzialmente il contenuto con salvezza dei rapporti in base ad esso insorti, in quanto una norma di convalida ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost., non forma un idoneo equipollente della legge di conversione (cfr. Corte cost. n. 59 del 1982, n. 307 del 1983).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 25 maggio 1987 n. 206 ("Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato, nonché interventi per il settore distributivo"), sollevata dal Pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze