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Sez. L, Sentenza n. 1504 del 10/02/1992 (Rv. 475660 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale | Principio della necessaria parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali - Insussistenza - Conseguenza - Obbligo del datore di lavoro di aprire le trattative contrattuali con tutte le organizzazioni - Esclusione - Condotta antisindacale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475660-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale

Nell'attuale sistema normativo dell'attività sindacale non vige il principio della necessaria parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali; il datore di lavoro non ha quindi l'obbligo assoluto di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi con tutte le organizzazioni, potendosi configurare l'ipotesi di condotta antisindacale prevista dall'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori solo quando risulti nel caso di specie un uso distorto da parte del datore medesimo della sua libertà negoziale, produttivo di un'apprezzabile lesione della libertà sindacale dall'organizzazione esclusa. (La sentenza dei giudici di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso la sussistenza di tale ipotesi in relazione al rifiuto da parte del datore di lavoro - che peraltro si era mostrato disponibile ad eventuali incontri - di aprire le trattative sulla base di una determinata piattaforma rivendicativa presentata).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)