diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12093 del 13/11/1991 (Rv. 474607 - 01)

Agenzia (contratto di) - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni) | Stipulazione con agente e con rappresentante commerciale non iscritto nel ruolo "ex lege" n. 316 del 1968 - Nullità del contratto - Conseguenze - Disciplina ex artt. 2231 o 2176 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Art. 2041 cod.civ. - Operatività.
Stato
decisa il 1991-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474607-01

Agenzia (contratto di) - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni)

Il contratto di agenzia o rappresentanza commerciale stipulato con soggetto non iscritto nel ruolo istituito dalla legge 12 marzo 1968 n. 316, è nullo, ai sensi dell'art. 9 della legge stessa, per contrarietà a norma imperativa, non per illiceità della causa o dell'oggetto, ed al relativo rapporto non si applicano né l'art. 2231 cod.civ. né l'art. 2126 primo comma, dello stesso codice, ma i principi generali in materia di prestazioni non dovute di fare. Pertanto l'agente di commercio non iscritto nel ruolo non ha diritto alle provvigioni relative all'attività espletata, e può agire nei confronti del preponente soltanto ai sensi dell'art. 2041 cod.civ. per arricchimento senza causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2231, Legge 12/03/1968 num. 316 art. 1, Legge 12/03/1968 num. 316 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)