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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 223 del 1997

Decisione
decisa il 1997-06-19, depositata il 1997-07-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:223
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23392

  • Pena
  • Oltraggio a pubblico impiegato
  • Trattamento sanzionatorio
  • Misura
  • Lamentata previsione, a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 341/1994, della stessa pena minima edittale prevista per il più grave reato di oltraggio a pubblico ufficiale
  • Lamentata eccessiva afflittività
  • Ingiustificata disparità di trattamento, altresì, rispetto al reato di ingiuria, di pari gravità.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 344 cod. pen., sia nella parte in cui prevede, a seguito della sentenza n. 341 del 1994, lo stesso minimo edittale fissato per il più grave delitto di oltraggio a un pubblico ufficiale, sia nella parte in cui stabilisce un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello previsto per il reato di ingiuria. - O. n. 162/1996. red.: S. Di Palma

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 344 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1996 dal pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di Scanzano Matteo, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che il pretore di Ancona ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 344 del codice penale, sia nella parte in cui prevede, a seguito della sentenza n. 341 del 1994, lo stesso minimo edittale fissato per il più grave delitto di oltraggio a un pubblico ufficiale, sia nella parte in cui stabilisce un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello previsto per il reato di ingiuria;
punto 2
Considerato, quanto al primo profilo, che questa Corte ha già avuto modo di osservare che nessun rilievo può annettersi alla circostanza che i reati previsti dagli artt. 341 e 344 del codice penale risultino ora equiparati nel limite minimo della pena, giacché - anche a voler prescindere dalla inammissibilità di quesiti manipolativi sul punto - l'omologazione del trattamento sanzionatorio al minimo fissato invia generale dall'art. 23 del codice penale è proprio di tutte le fattispecie delittuose che, senza per questo turbare alcun valore di rango costituzionale, non stabiliscono un minimo edittale autonomo malgrado la diversa gravità dei reati contrassegnata dalla differente pena massima (v. ordinanza n. 162 del 1996); che la diversa obiettività giuridica che caratterizza le fattispecie rispettivamente delineate dagli artt. 344 e 594 del codice penale adeguatamente giustifica il permanere nel sistema di un difforme regime sanzionatorio; che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 344 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Ancona, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997. Il presidente e redattore: Vassalli Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997. Il cancelliere: Fruscella

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze