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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1607 del 23/01/2018 (Rv. 646745 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Pregiudiziale amministrativa - Sospensione del processo civile - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646745-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Nelle controversie relative a rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la pregiudiziale amministrativa (da ritenersi configurabile anche in presenza del nuovo testo dell'art. 295 c.p.c., che pure non ne reca più l'esplicita menzione) può astrattamente sussistere solo nel caso in cui il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo nell'ambito di attribuzioni giurisdizionali esclusive, ma non nel caso di controversia avente ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti a tutela di interessi legittimi, potendo il giudice ordinario disapplicare tali provvedimenti, a tutela dei diritti soggettivi influenzati dagli effetti degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza di sospensione del processo di impugnazione della revoca dell'incarico nell'ufficio legale di una azienda di servizi sociali comunale, adottata sulla base di una delibera macro-organizzativa di ristrutturazione dell'intero servizio legale impugnata dinanzi al giudice amministrativo, precisando che il giudice ordinario avrebbe potuto avvalersi, eventualmente, del potere di disapplicazione degli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2907

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)