Sez. U, Sentenza n. 28517 del 23/12/2005 (Rv. 586383 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia in tema di corrispettivo di diritto di superficie di area PEEP - Giurisdizione ordinaria - Configurabilità - Art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Ancorché si intenda la materia edilizia ed urbanistica, devoluta al giudice amministrativo, come concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo risultante a seguito delle sentenze n. 204 e 281 del 2004, la controversia in cui si discute sulla debenza o meno di interessi per ritardato pagamento di somme dovute a titolo di corrispettivo di diritto di superficie di area PEEP, trattandosi di controversia avente ad oggetto questioni di contenuto squisitamente patrimoniale, prive di ogni connessione diretta ed effettiva con interessi di carattere generale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)