Sez. 2, Sentenza n. 10863 del 30/10/1998 (Rv. 520245 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI | Disciplina ex art. 23 cod. proc. civ. - Applicabilità in generale a tutti i casi di comunione di beni.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI
L'art. 23 cod. proc. civ. che stabilisce per le cause tra condomini la competenza del giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi concerne non la sola ipotesi di condominio di edifici divisi per piano o porzioni di piano, ma più in generale tutti i casi di comunione di beni ex art. 1100 e segg. cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)