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Sez. 2, Sentenza n. 10863 del 30/10/1998 (Rv. 520245 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI | Disciplina ex art. 23 cod. proc. civ. - Applicabilità in generale a tutti i casi di comunione di beni.
Stato
decisa il 1998-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520245-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI

L'art. 23 cod. proc. civ. che stabilisce per le cause tra condomini la competenza del giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi concerne non la sola ipotesi di condominio di edifici divisi per piano o porzioni di piano, ma più in generale tutti i casi di comunione di beni ex art. 1100 e segg. cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)